Con il contratto 4 più 4 posso stare tranquillo in una casa pignorata?

Inviata da Mario. 13 apr 2016 Contratti

Buongiorno,
vorrei porvi una domanda. Da circa un anno ho preso una casa in affitto con regolare contratto di locazione 4+4, qualche giorno fa mi è arrivata una lettera dal tribunale dicendo che la ditta del mio padrone di casa era fallita, e questa ditta è anche intestataria dell'appartamento che sarà pignorato, quindi ci sarà una curatore che prenderà in mano la situazione. Adesso vi chiedo, il mio contratto 4 più 4 sarà ancora valido? Qualora dovessero vendere la casa all asta quanto tempo passa? Ho il diritto di prelazione essendo inquilino? Secondo voi conviene partecipare all asta? Sono preoccupato. Grazie per il tempo che mi avete concesso,buona giornata

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Innanzitutto va precisato che non si tratta di pignoramento ma di fallimento (almeno così sembrerebbe da quanto da Lei detto). Detto ciò, potrà partecipare ad un'eventuale asta, anche se i tempi sono lunghi. Senz'altro non avverrà nel giro di qualche mese. Non ha diritto di prelazione. Sul rinnovo ci sono vari orientamenti giurisprudenziali, ma ritengo di poter affermare che sino alla seconda scadenza quadriennale, difficilmente Le invieranno la disdetta.

Avvocato Francesco Patanè Avvocato a Acireale

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Egregio signor Mario,
il Suo caso è specificatamente regolato dalla Legge Fammimentare (Regio Decreto n. 267/1942) che all'art. 80 stabilisce che "Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento". Pertanto se il Suo contratto scade fra tre anni circa, il Curatore non ha diritto di recedere con effetto immediato, ma dovrà rispettare la naturale scadenza. Le consiglio, in ogni caso, di mettersi in contatto con il Curatore onde eventualmente raggiungere un accordo conveniente per entrambe. Nel rimanere a disposposizione Le invio i miei migliori saluti.

Avv. Eleonora Ruggieri

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Egregio Sig. Mario,Lei non possiede,come conduttore,alcun diritto di prelazione ma puo' partecipare ad eventuali aste per l'acquisto dell'abitazione;deve versare i canoni al curatore,che subentra al proprietario nel rapporto locativi sino alla nuova intestazione della proprieta'.Non ritengo che possa essere sfrattato sino alla scadenza del primo quadriennio (vi sono poi ipotesi particolari da considerare nel caso in cui si ritenesse che il canone e' ingiustificatamente troppo favorevole)Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Gentile signor Mario,
in primo luogo il canone di affitto dovrà versarlo alla curatela e non più al proprietario fallito.
In secondo luogo il rapporto obbligatorio con il proprietario passa di diritto al fallimento e successivamente all'avente causa (eventuale acquirente all'asta).
Per qunato attiene alla sua richiesta di partecipare all'asta (i tempi non saranno brevi) lei potrà parteciparvi.
Cordiali saluti
avv. Emanuela Costa
Venezia

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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