Avrei bisogno di qualche informazione visto che attualmente sono sprovvisto di assistenza legale e cerco qualche avvocato pronto a difendermi.
Sono stato condannato a 2 anni di reclusione per furto. Dopo diverso tempo arriva un'ulteriore condanna per il medesimo reato, ma nel frattempo il primo risultava completamente espiato per come anche scritto dalla corte di appello, che faceva rimanere solo 2 mesi di sorveglianza. Ora la procura mi calcola entrambe le pene come se non avessi scontato nulla, arrivando così ad un totale di quattro anni da scontare nello stato attuale che è quello della detenzione domiciliare.
La mia domanda è: come posso fare per far capire alla procura che un reato è stato espiato e quello in corso dovrà finire nel mese di agosto 2016? Il precedente mio avvocato ha fatto più volte segnalazione di errato calcolo di fine pena, ma il tribunale non ritiene di aver sbagliato. Cosa posso fare?
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Egregio Sig. Francesco,in relazione a quello che Lei afferma la Procura competente dovrebbe procedere immediatamente alla correzione del provvedimento di esecuzione e comunque deve fornire risposta ad una istanza regolare;al suo rifiuto di correzione, se ingiustificato,si puo' ricorrere al Tribunale che ha emanato la sentenza la cui pena e' stata gia' e spiata e,sei caso non dovesse risolversi,si puo' ricorrere per cassazione alla Suprema Corte.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
Il codice di procedura penale riconosce al giudice dell’esecuzione il potere di accertare l’eventuale sussistenza di un nesso di continuazione tra più reati, anche oggetto di sentenze definitive, procedendo ad una conseguente rideterminazione nella fase esecutiva della pena inflitta al condannato.
Il condannato ha dunque la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso
formale o del reato continuato, quando più sentenze o decreti penali irrevocabili siano stati pronunciati
contro la stessa persona in distinti procedimenti. È necessario proporre un'istanza al giudice dell'esecuzione.
Il procedimento è attivabile su istanza di parte, alla quale dovrà essere allegata copia delle sentenze o decreti
irrevocabili, o nella quale andranno almeno riportati tutti i dati necessari per consentire la relativa
acquisizione d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.p.
In merito all’individuazione del giudice dell’esecuzione competente a decidere sulla relativa istanza avente
ad oggetto provvedimenti definitivi emessi da giudici diversi, la competenza spetterà al giudice che ha
emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Chiaramente è necessario preliminarmente valutare la sussistenza dei presupposti della medesimezza del fine criminoso dei reati. Se lo ritiene opportuno, mi può contattare al fine di avere, senza impegno alcuno eventuali ulteriori delucidazioni.
Cordiali saluti
Egr. Sig. Francesco,
sarebbe opportuno, a mio avviso, procedere ad un ricalcolo del reato in continuazione per la esecuzione della pena finale, naturalmente osservando lo scomputo della pena già precedentemente espiata con la prima condanna.
Se ritiene, può contattarmi per una attenta disamina e risoluzione del Suo problema.
Cordiali saluti.
Avv. Ernesto Barberio
Concordando con i colleghi ritengo che un'esposizione sommaria non può portare ad un esatta consulenza, sig.r Francesco occorrerebbe verificare tutta la documentazione inerente il suo caso giudiziario.
Rimango a disposizione.
Avv. Marina LIGRANI
Gentile signore,
la sua esposizione presenta qualche lacuna e occorre visionare le relative sentenze e ordinanze applicative di misura cautelare per poter esprimere un giudizio.
Ad ogni modo, viene sottratto, come presofferto, soltanto il periodo trascorso sotto una misura custodiale.
Distinti saluti,
Avv. Redjan Sako