Mi chiamo Franco. Mi sono sposato in Comune in Cina, da 10 anni, con la registrazione in Italia.
Ho un bambino con problemi di autismo, ma lo vuole gestire solamente mia moglie.
Attualmente mi voglio separare, in quanto non siamo compatibili di carattere e non andiamo più d'accordo ma sopratutto siamo separati in casa, in quanto mia moglie dorme con mio figlio.
Cosa mi consigliate di fare, grazie.
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Gentile Sig. Franco,
ho seguito piu' di un genitore in separazione con figli con problemi di autismo. Ne ricordo, pero', uno in particolare: c'erano tutti gli ingredienti per una separazione molto conflittuale, ma il tutto si risolse in modo molto civile e pacifico. Sa perche'? Il bimbo autistico non sapeva far fronte ai suoi bisogni primari, ma aveva una capacita' straordinaria di trasmettere quanto fosse importante l'affetto nelle relazioni umane. Non usava le parole, ma la sua presenza evidentemente comunicava. Da allora mi sono convinta che e' riduttivo parlare di "bambini con problemi", preferisco pensare che siano "creature speciali" che, con tutti gli schemi che ci portiamo addosso, non riusciamo davvero a capire. Il mio consiglio? Ovviamente un contatto con un legale che lavora con il diritto di famiglia le sara' utile, ma, da subito, riprenda il suo spazio accanto a suo figlio. Secondo la Legge sull'affido condiviso non c'e' un genitore "giornaliero" e uno "notturno", ma due genitori con uguali possibilita'. Se questa relazione, la cosiddetta "bigenitorialita'" sara' equilibrata, anche un'eventuale giudizio di separazione portera' condizioni altrettanto equilibrate. Le auguro tanta serenita'.
(Avv.) Saveria Ricci
Egregio Signor Franco mi pare di comprendere che Lei abbia deciso di separarsi da sua moglie . Naturalmente non intervengo nel merito di tale sua scelta ma le segnalo, come genitore, che dovrà comunque continuare ad occuparsi di suo figlio. Mi riferisce che si è sposato in Cina e il giudizio di separazione può essere promosso in Italia se sua moglie è residente in Italia volendo altrimenti procedere innanzi al Tribunale competente. Ho rapporti con diversi colleghi che operano in Cina e comunque può consultarmi.
Avv. Alfredo Guarino
Gent.mo signore, può chiedere la separazione consensuale con affido condiviso dei figli. Se desiderasse essere assistito nella vicenda non esiti a contattarci.
Studio legale Morano & partners
Gentilissimo Franco,
Le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato esperto in Diritto di Famiglia che saprà consigliarLa al meglio.
Nel Suo caso, anche in considerazione della situazione delicata di Suo figlio, sarebbe vivamente raccomandabile "lavorare" per "confezionare" un ricorso congiunto di separazione personale consensuale. Naturalmente, se Vs figlio è minore, dovrà essere stabilito l'affidamento condiviso garantendo anche a Lei, in qualità di padre, com'è Suo diritto, una fattiva compartecipazione nella vita di Suo figlio.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Buongiorno,
credo che valga la pena tentare un approccio conciliativo contattando, tramite avvocato, Sua moglie per verificare le possibilità di un rapido accordo congiunto per una separazione consensuale. Mi contatti senza impegno. Cordiali saluti
Avv. Massimiliano Maida
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Buonasera Signor Franco.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003 è competente a decidere sulla separazione personale dei coniugi l'Autorità Giurisdizionale dello Stato membro:
1) nel cui territorio si trova: la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta; oppure, se la domanda non è congiunta: - la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio “domicilio”;
2) di cui i due coniugi sono cittadini o del “domicile” di entrambi i coniugi.
Di conseguenza, se Lei e Sua moglie risiedete abitualmente in Italia, potrà adire il Tribunale Italiano competente e cioè il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza di una residenza comune, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Detto ciò, potrà scegliere una separazione consensuale (se Lei e Sua moglie siete d'accordo nel volervi separare e nelle condizioni di separazione: affidamento del figlio, assegnazione della casa, mantenimento etc), oppure una separazione giudiziale (se Sua moglie non intende separarsi o se non siete d'accordo per quanto riguarda le condizioni di separazione).
Le segnalo che la separazione consensuale è più rapida ed economicamente meno dispendiosa, mentre quella giudiziale ha tempistiche decisamente più lunghe ed economicamente è più impegnativa.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione ed invio distinti saluti.
Avv. stab. Rossana Delbarba
Egregio Sig. Franco,
Le consiglio di trovare con Sua moglie un accordo per una separazione consensuale, soprattutto per l'interesse di Vostro figlio.
Se ciò non è possibile dovrà attivare una procedura di separazione giudiziale.
A disposizione per ogni ulteriore necessità.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
Valuti se, attraverso una mediazione famigliare riuscite a superare questo momento anche al fine di gestire meglio vostro figlio. Ove non fosse possibile, rivolgetevi ad un legale per una separazione consensuale, trattando e decidendo insieme le condizioni. Da ultimo, non fosse possibile, può fare la stessa cosa depositando a mezzo legale ricorso giudiziale
Resto a disposizione
Gentile Franco,
Le consiglio di aprire un dialogo con sua moglie per cercare di stabilire i termini della vostra separazione, in ragione, soprattutto del bambino.
Addivenuti ad un accordo potrà richiedersi una separazione consensuale presso il tribunale competente per residenza in Italia.
Altrimenti bisognerà attivare una procedura di separazione giudiziale.
Avv Marina Ligrani
Salve,
in questo caso, stante anche la delicata situazione derivante dalla malattia di suo figlio, io propenderei per una separazione consensuale, in modo da avere prontamente un provvedimento del tribunale ed evitare lungaggini processuali di cui il primo soggetto a soffrirne sarebbe suo figlio. Quanto all'affidamento sarebbe più opportuno un affidamento condiviso, in modo che poi lei e sua moglie possiate regolare a seconda delle vs. esigenze l'assistenza a suo figlio. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, nel caso sua moglie non lavori e sia impegnata nell'assistenza a suo figlio, sarà necessario corrisponderle un assegno che copra le esigenze di vita sue e del ragazzo. Le indennità di accompagnamento e di invalidità sono calcolate a parte in quanto dirette non a fornire un vero e proprio sostentamento ma a contribuire alle spese che vengono sostenute per l'invalido e per provvedere alle sue cure.
Rimango a disposizione per chiarimenti,
Studio Legale Scavo