Consulenza in termini di eredità con violazione della legittima

Inviata da Marco. 4 giu 2020

Buongiorno,
tre anni fa i miei genitori separati hanno su insistenza e pressione di mia sorella (approfittando del fatto che io vivo per lavoro lontano da loro, e ho acquistato un giorno prima un immobile con la mia compagna) venduto nonostante fossi contrario, alla stessa con obbligo assistenza una casa in campagna dove usufruttuario è mio padre che ci abita e una mansarda accatastata come soffitta abitata da mia sorella poichè divisa dalla casa di famiglia da mia madre. Mia madre vive al piano inferiore e quella casa ora è intestata a entrambi i miei genitori. Hanno detto di aver fatto testamento a mia favore dove mi lasciano quella casa, ho letto quello di mia madre, non so se mio padre abbia fatto lo stesso poichè i rapporti non sono buoni. Non avendo garanzie essendo questa una palese violazione della legittima e una donazione fittizia, visto che i testamenti possono essere modificati nel tempo e poi comunque anche se fossero confermati alla morte dei miei genitori, sulla casa che mi lascerebbero mia sorella vanterebbe comunque la sua quota di legittima, chiedo come potermi tutelare se posso ricorrere alla donazione della casa dove vive mia madre magari facendo rinunciare mia sorella con atto scritto alle pretese ereditarie future sulla stessa. Faccio presente che i miei genitori hanno 76 anni da fare mio padre ad agosto e 75 mia madre sono tuttora autosufficienti, automuniti e godono di buona pensione entrambi e mia sorella li usa a turno come bebysitter per i suoi due bambini.
Ringrazio in anticipo per la disponibilità all'ascolto.
Cordiali saluti.
Giovanni P:

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Buongiorno Marco,
mi pare sia stato già ben chiarito che la tutela dei diritti dei legittimari di norma presuppone l'apertura della successione e che fino ad allora sarebbe nulla ogni rinuncia di sua sorella ai diritti su una successione non ancora aperta; tuttavia, nel suo racconto, credo sia centrale la natura giuridica dell'atto di "vendita" con obbligazione assistenziale. Se ho ben inteso, infatti, non è stata nè una compravendita nè una donazione ma probabilmente un contratto atipico (lei scrive:"con obbligo assistenza"). Se desidera una consulenza sulla attuale situazione, il punto di partenza dell'indagine è proprio quell'atto, che potrebbe essere a prova di impugnazione. Se poi - come le auguro - vi fosse un generale interesse dei suoi genitori (o di uno dei due) a equilibrare i lasciti tra lei e sua sorella, siamo a disposizione per cercare insieme le soluzioni giuridiche migliori.
Cordiali saluti,
Gianfranco Gesino per Studio Legale Calderazzo

Avvocato Barbara Calderazzo Avvocato a Genova

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Egregio sig.Marco,le soluzioni che propone sono impraticabili;in un incontro potrei suggerirle eventuali ipotesi alternative.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Egregio Signor Marco,
non è possibile esperire l'azione di riduzione della donazione o del testamento per lesione della legittima prima della morte del decuis.
Quanto alla rinuncia all'eredità, essa non ha valenza se fatta prima dell'apertura della successione.
Resto a disposizione per quant' altro dovesse occorrerLe e Le porgo i più cordiali saluti.
Avv Marcello Mattucci

Avvocato Marcello Mattucci Avvocato a Atri

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Buonasera Signor Marco,
la violazione della legittima si configura solo al momento del decesso cosicché ad oggi non esiste alcun diritto tutelabile. Quanto alle donazioni in vita queste possono ritenersi in acconto di legittima, ma é questione che rileva, come detto solo alla morte dei genitori. Le preciso che qualsiasi disposizione anticipata dei diritti ereditari (quindi anche la rinuncia) é nulla e come tale priva di qualsivoglia effetto giuridico.
A disposizione per eventuali approfondimenti anche a mezzo portale.
Con i migliori saluti
Ruggero Petrelli

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli Avvocato a Genova

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