Salve, mi chiamo Antonio e volevo un chiarimento riguardo ad un contratto d'affitto.
Nel lontano 21 Agosto 2003 mio padre affittò un suo locale ad uso commerciale con contratto di 6 anni dove nel 2009 si rinnovò per altri successivi 6 anni fino al 2015 e sempre lo stesso per altri 6 cioè dal 2015 al 2021 con il tacito consenso. L'attività avviata dal locatorio è una Pizzeria-Rosticceria e volevo sapere se mio padre (locatore) ha qualche possibilità di recedere da tale contatto per destinare questo locale a me figlio Dove ho intenzione di avviare un attività anch'io nel settore Pizzeria. Qualche amico mi ha allarmato dicendo che dovrei dare danni avviamento attività e tt le restanti mensilità corrispondenti al termine contratto. Insomma vorrei sapere se mio padre può togliere i locatari prima del termine contratto senza andare a subire danni economici da parte di questi ultimi...grazie cordiali Saluti
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Diciamo che per legge solo l'inquilino ha la facoltà di recedere dal contratto di locazione prima della scadenza, quindi tale possibilità viene definita recesso legale del conduttore e deve essere richiesto dallo stesso sei mesi prima della data in cui si vorrebbe lasciare l'immobile. Detto ciò, prima di firmare un contratto di locazione se si pensa di risolverlo anticipatamente è opportuno fissare un termine di preavviso più breve avendo cura di specificarlo per iscritto nel contratto stesso . Il locatore può tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se intende usufruirne personalmente o destinarlo ai figli, ma nel caso di specie deve al conduttore l'indennità di avviamento..
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Avv. Carmela Ponticelli
I suoi amici hanno ragione: Suo padre deve rispettare il contratto. Prima della scadenza bisogna dare la disdetta nei termini previsti nel contratto.
Cordiali saluti.
Avv. Giovanni Randon
Egregio Signor Antonio,
suo padre dovrà dare disdetta entro 12 mesi dalla scadenza del termine ( rinnovato) del contratto e stante la cessazione del rapporto di locazione ( sia che finisca prima sia alla naturale scadenza) il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto a titolo di perdita di avviamento .La perdita di avviamento si deve quindi sempre liquidare e questa liquidazione è dovuta per legge in questa misura a prescindere da eventuali dimostrazioni di danno da parte del conduttore della pizzeria
A disposizione per ogni chiarimento.
Buongiorno, al termine dei primi sei anni il locatore può recedere dal contratto solo nelle ipotesi previste dall'art. 29 L. 392/78(equo canone). Nel caso di tacito rinnovo dopo i primi sei anni il locatore può sempre recedere dal contratto inviando la disdetta almeno 12 mesi prima, ma libero dalle ipotesi previste dall'art. citato in precedenza. L'unico problema consiste nel fatto che intende avviare una attività analoga a quella attuale (pizzeria). In questo caso sarà dovuta sicuramente al conduttore l'indennità di avviamento. Cosa che non sarebbe tenuto a fare qualora intendesse aprire un'attività diversa.
Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti mi può contattare.
Avv. Guglielmo Pezzolla
Bari