in un contratto di affitto di azienda alberghiero estivo , l'affittuario visto il caso di pandemia in italia può richiedere indietro la caparra o il saldo che ha versato.
le varie caparre che hanno dato i clienti / agenzie con contratto devono essere restituite?
Grazie Mirco
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Buongiorno,
trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive è evidente che laddove le disposizioni normative in materia sanitaria precludano la possibilità di alloggiare presso strutture balneari per il periodo estivo, allora l'albergatore sarà costretto a restituire le caparre ricevute.
Trattenere tali caparre costituirebbe un arricchimento senza causa atteso che a fronte di tali somme non sarebbe erogata alcuna controprestazione.
Resto a disposizione, salutandola cordialmente.
Gentile Signor Mirco
A mio avviso, sarebbe indispensabile distinguere il caso in cui ci si trovi in presenza di caparra confirmatoria, da quello in cui ci si trovi in presenza di caparra penitenziale. Con specifico riferimento alla caparra confirmatoria, stabilisce l'art. 1385, 2° co., c.c. che, se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, "l'altra può recedere" dal contratto, "ritenendo la caparra". In merito, invece, alla caparra penitenziale, l'art. 1386 c.c., stabilisce che, se nel contratto è stipulato il diritto di recesso "per una o per entrambe le parti", la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso ed in questo caso, "il recedente perde la caparra data" o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto. Sono a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimenti. Cordialmente.
Egregio sig.Marco,Lei parla di un affitto d'azienda alberghiero estivo:da quando a quando il periodo di locazione?Il periodo contrattuale deve considerarsi,a mio avviso,in relazione alla vigenza dei divieti di viaggio,per comprendere se vi siano giuste ragioni per richiedere la risoluzione del contratto oppure per rinegoziarne i termini.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Salve.
Dal mio punto di vista ci sarebbero tutti i requisiti per una risoluzione per inadempimento dovuto ad impossibilita sopravvenuta della prestazione, anzi di entrambe le prestazioni. Di fatti non ci sono dubbi circa la non eseguibilità del contratto causa forza maggiore e ancor più per factum principis, vista la pubblicazione di più successivi decreti di divieto di uscita dal proprio Comune di residenza. A questo punto, la risoluzione prescrive per legge che quanto pagato sia restituito. Unica cosa contestabile sarebbe riguardante la contestazione della funzione della caparra. Se confirmatoria oppure no. Cambierebbe la disciplina.
Grazie
Santin Consulenze
Buon pomeriggio
Si tratta di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, secondo l'ormai famosa (in questo triste frangente del Covid19) norma del Codice Civile. Eppure sarebbe il caso di osservare con calma la documentazione inerente la conclusione dei detti contratti, al fine di verificare se possa esistere un margine onde addivenire ad un accordo, magari con l'erogazione di "voucher" et similia.
Cordialmente, a disposizione.
Giorgia Miriello
Gli alberghi e le strutture simili - come attività classificate con codice ateco 55.1 - non rientrano tra i soggetti le cui attività sono state formalmente sospese dai provvedimenti governativi. Possono, infatti, continuare a svolgere la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti.
Questo purtroppo esclude la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 1463 c.c. per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e restituzione della controprestazione già ricevuta.
Tuttavia, può considerarsi la possibilità di valutare una risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467, ove, alla luce delle previsioni contrattuali, ne ricorrano i presupposti.
In alternativa può proporsi la rinegoziazione del contratto.
Per quanto attiene le caparre e le prenotazioni dei clienti, coloro i quali sono costretti a rinunciare per i divieti di spostamento imposti dalla legge o dalle Autorità, avranno certamente diritto alla restituzione di quanto corrisposto. Negli altri casi occorre tenere conto delle condizioni previste dalla prenotazione.
Faccio presente che le associazioni di categoria promuovono l'emissione di voucher vacanza in alternativa al rimborso per il mancato soggiorno.
Egr. Sig. Mirco,
per poterLe rispondere ho necessità di visionare il contratto.
Non esiti a contattarmi per invio del predetto e per avere un parere ad hoc in relazione al suo caso specifico.
Può reperire i miei recapiti dal portale o digitando su google il mio nominativo.
La saluto cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)