Convivenza divenuta impossibile, dopo 42 anni di matrimonio

Inviata da Adriana. 22 apr 2016 Separazione

La convivenza con mio marito, dopo quarantadue anni di matrimonio, è ormai divenuta impossibile: cosa mi aspetta in caso di separazione?

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Gentile Signora Adriana,
per risponderLe in modo preciso occorrerà valutare se vi sono figli minori o economicamente non autosufficienti ed immobili di proprietà o meno per un'eventuale assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per i figli e statuizione del diritto di visita, nonché quali siano le capacità reddituali Sue e di Suo marito per un eventuale assegno di mantenimento a Suo favore.
Occorrerà, poi, valutare se vi siano gli estremi per una separazione con addebito.
Lo Studio è a Sua disposizione per fornirLe tutte le risposte del caso, previo colloquio e valutazione di documentazione.

Studio legale Giaccardi-Laurino Avvocato a Torino

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Buongiorno Signora Adriana.
Per poter rispondere al Suo quesito sarebbero necessarie ulteriori informazioni (ad esempio, Lei lavora? Suo marito? A quanto ammonta il reddito di ciascuno? Avete figli minori? Casa di proprietà e a chi è intestata?).
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Gentilissima Adriana,
per risponderle dovrebbe fornire maggiori notizie e cioe' se avete figli e se si, se sono maggiorenni e indipendenti o meno economicamente, i Vs rispettivi redditi e l'intestazione della casa familiare, se di proprieta'.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Gent.ma Sig.ra Adriana,
il separarsi dal proprio coniuge può comportare una procedura abbastanza veloce ed economica (separazione consensuale) nel caso in cui si addivenga ad un accordo col proprio marito per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, eventuali assegni di mantenimento per coniuge e/o figli, e diritto di visita alla prole e ogni altra eventuale questione economica. Il tutto può diventare più lungo ed esoso (separazione giudiziale) nel caso in cui i coniugi non riescono ad accordarsi sugli aspetti prima menzionati.
Cordialmente

Avv. Enrica Cerrato (Asti)

Studio Legale Avv. Enrica Cerrato Avvocato a Asti

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Gentile signora Adriana,
se per lei la convivenza è divenuta impossibile può chiedere la separazione da suo marito; le modalità per addivenire ad un divorzio sono tre:
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
avviene con la firma di un accordo scritto alla presenza di entrambi gli avvocati delle parti (non è possibile la negoziazione assistita da un solo legale).
Non è necessario recarsi in tribunale: è sufficiente firmare l’accordo allo studio di uno dei due avvocati o anche in una sede neutra.
I coniugi saranno tenuti a pagare la parcella ai rispettivi avvocati, per come concordata in anticipo.
La convenzione deve precisare il termine concordato per svolgere la negoziazione (minimo un mese e massimo tre, con la chance di una proroga di altri 30 giorni) e l’oggetto.
La procedura può essere svolta anche in presenza di figli minori o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti. È sempre necessario, come detto, il previo accordo dei coniugi.
L’accordo va firmato dai coniugi e le sottoscrizioni sono certificate dagli avvocati.
Nell’accordo va indicato che gli avvocati hanno cercato di conciliare i coniugi e che li hanno informati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.
Gli avvocati devono trasmettere l’accordo al Pm presso il tribunale competente. Se non rileva irregolarità, il Pm dà agli avvocati il nulla osta a trasmettere copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Per farlo, gli avvocati (o anche uno solo dei due) hanno 10 giorni: altrimenti, rischiano una sanzione da 2mila a 10mila euro, irrogata dal Comune.
Se il Pm invece ravvisa irregolarità, la procedura si trasforma automaticamente in una separazione/divorzio consensuale in tribunale. In pratica, in tal caso, il Pm trasmette l’accordo entro 5 giorni al presidente del tribunale che deve fissare, nei successivi 30 giorni, la comparizione di moglie e marito.
- IN COMUNE:
I coniugi possono recarsi in Comune, chiedere l’appuntamento con l’ufficiale di Stato Civile – in sua assenza sarà il Sindaco a farne le veci – e provvedere, in tale contesto, a chiedere la separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Non è obbligatoria la presenza degli avvocati e pertanto la procedura è interamente gratuita salvo il pagamento di un diritto fisso probabilmente pari a 16 euro oggi previsti per le pubblicazioni di matrimonio. È consigliabile, comunque, che l’accordo sia stilato da un consulente o da un legale.
La procedura è possibile solo se la coppia non ha figli minori, con handicap o maggiorenni economicamente incapaci. Pertanto, se la coppia ha figli maggiorenni che lavorano, potrà utilizzare questa procedura.
È inoltre necessario che non siano previsti dei trasferimenti patrimoniali  (incluse decisioni su somme di denaro o beni mobili, come auto o scooter). Ma questo divieto – che non preclude gli assegni periodici – potrebbe essere superato regolando con un accordo ad hoc le questioni patrimoniali.
La procedura è identica sia per la separazione che per il divorzio. In pratica, marito e moglie devono presentarsi dal sindaco del Comune di residenza di uno dei due o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Se vogliono possono farsi assistere da un avvocato.
Il Sindaco riceve la coppia e chiede a ciascuno se intende davvero separarsi/divorziare secondo le condizioni pattuite in un accordo scritto che va firmato subito dopo il ricevimento delle dichiarazioni. A questo punto il sindaco, tentata una conciliazione, invita la coppia a ripresentarsi dopo almeno 30 giorni per dare ad essa la possibilità di meditare sulle conseguenze del proprio atto. Se la coppia non si presenta, significa che ha rinunciato a dividersi. Diversamente, al secondo incontro, l’accordo diventa immediatamente efficace.
La pausa dei 30 giorni non è necessaria per i procedimenti volti a modificare le condizioni di separazione/divorzio già fissate.
- IN TRIBUNALE:
separazione consensuale qualora i coniugi assistiti da un legale di loro fiducia o da due legali trovano l'accordo sui vari aspetti della separazione (casa, mantenimento, figli)e tali accordi vengono trasfusi in un ricorso congiunto avanti al Tribunale.
separazione giudiziale qualora i coniugi non siano d'accordo su tutti gli aspetti delle condizioni di separazione si procede con il deposito di un ricorso per separazione giudiziale da parete di uno dei legali della coppia.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

Avv. Emanuela Costa

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Gentile SigNora Adriana,in caso di separazione cessera' la comunione dei beni,si assegnera' la casa coniugale e si definera' eventualmente l'assegno di mantenimento.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Egr. Sig. Adriana,
con riferimento al regime di comunione o separazione dei beni e all'esistenza o meno di figli e alla situazione di disequilibrio o meno di reddito dei coniugi, variabili tutte che non è dato sapere essendo il Suo quesito troppo generico, è impossibile per ora riponderLe.

Mi scriva pure con un quesito più specifico in modo che possiamo concordare un appuntamento presso il mio studio e stabilire sul da farsi.
Cordiali saluti,

Avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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