Buongiorno,
nel 2014 il tribunale ha stabilito assegno di mantenimento per il figlio minore pari a € 350,00.
Nel 2017 ho fatto istanza di riduzione per diminuzione del reddito e per nuovo arrivo figlio con altra compagna.
Nel mese di gennaio 2019 abbiamo avuto udienza (anche per altre questioni relative all'affido) ed il giudice si è riservato. Nel frattempo ho dato via a tutti i miei risparmi e materialmente non ho più la possibilità economica di pagare l'assegno a suo tempo stabilito tant'è che da novembre 2018 corrispondo, in acconto, € 200,00 in attesa di ordinanza del giudice. Posso essere perseguibile penalmente? La mia ex compagna ha anche fatto pignoramento presso l'azienda per cui lavoro, farò ferma opposizione al pignoramento, il giudice può sospendere il pignoramento? Cosa mi devo aspettare da tutto ciò?
Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte e consigli.
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Egregio sig .Domenico,non ritengo che possa conseguire allo stato la sospensione del pignoramento e in sede penale,per essere assolto,dovrebbe dimostrare l'impossibilità di adempiere.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
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Gentile Signor Domenico,
sino a quando il Tribunale non si pronuncerà in merito alla domanda di riduzione dell'assegno, rimangono fermi gli accordi di cui al verbale di separazione.
Pertanto, la Sua ex moglie potrebbe procedere con il pignoramento dello stipendio, fino ad un quinto o di altri beni di Sua proprietà.
Quanto alla procedura penale, l'art. 570 c.p. punisce coloro che violano gli obblighi di assistenza familiare. Nel suo caso, visto il parziale adempimento, ritengo non ci siano i presupposti per una condanna.
Cordiali saluti.
avv. Francesca Minutolo del Foro di Modena
sig. Domenico,
mi sembra di capire e di cogliere dalla sua richiesta di informazioni che non si possa cogliere il dolo nel mancato pagamento degli assegni familiari dovuti al figlio per cui la fattispecie narrata fa presumere l'inesistenza di eventuale ipotesi di reato a suo carico; in ordine alla sospensione del pignoramento è meglio che lei si faccia assistere da un collega in modo che possa difendersi adeguatamente.
cordialmente
Avv Francesco Colantonio
Buongiorno, è innanzitutto opportuno precisare che per orientamento consolidato della Cassazione il provvedimento che prevede l’attribuzione di un assegno di una certa misura a favore di un coniuge e a carico dell’altro conserva la sua efficacia fino a quando non venga revocato o modificato dal Tribunale (o, naturalmente, le parti si accordino in tal senso).
Detto ciò, qualora lei venisse perseguito penalmente (ipotesi possibile) ritengo ci siano buone possibilità di assoluzione sia perché l’inadempimento è solo parziale sia perché non è determinato dalla sua volontà di sottrarsi all’adempimento ma da un’oggettiva difficoltà.
Sperando di esserle stata utile, le porgo cordiali saluti.