Cosa comporta firmare un verbale di conciliazione consensuale
Inviata da Gianluca sperduti. 22 mag 2018
Licenziamento
Nella conciliazione non c è scritto che rinuncio alle ferie fin qui non godute in maniera esplicita ma c è scritto che rinuncio a qualsiasi titolo contrattuale ed extracontrattuale anche non dedotto comunque originato dall esecuzione del rapporto di lavoro in essere. Con questa frase rinuncio quindi alle ferie?
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gentile sig. gianluca,
per chirire il suo quesito viene in soccorso l'articolo 2113 del cod, civile .
E' utile ede evidente stabilire che le ferie di tutti i lavoratori sono un diritto soggettivo irrinunciabile oltre al riposo settimanale e ferie annuali retribuite; tutto ciò è sancito dalla nostra Carta Costiutuzionale e regolamentato dal Codice Civile ed altre leggi esistenti ( D.legge vari)
Art. 2113 . Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.
cordialmente
avv Francesco colantonio
Buongiorno
Le Ferie sono un diritto irrinunciabile perché costituzionalmente garantito, sebbene la riforma 2003 orario di lavoro parli di monetizzazione.
A tacere di rinuncia a risarcimenti, credo sia bene che faccia esaminare quanto ha sottoscritto a qualcuno, anche per maggior sicurezza sua.
Se vuole il mio studio è a sua disposizione.
In attesa di cortese riscontro porgo i miei saluti.
In Fede
Avv. Michele Vissani
Egregio Signor Sperduti,
si Lei rinuncia anche alle ferie.
Una domanda, la conciliazione è già stata firmata? Se si avanti alle competenti sedi indicate all comma 4 dell'art 2013 cod.civ.?
Sono a disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti
Egregio signor Gianluca,
si, con quella indicazione rinuncia alle ferie.
Le segnalo che ogni rinuncia e transazione se non effettuata avanti alle sedi competenti indicate al comma 4 dell'art 2113 cod.civ. possono essere impugnate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della trasnazione se queste sono intervenute dopo la cessazione della medesima.
Sono a disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti
Buon giorno,
in termini astratti, e senza pretesa di risponderle su tutte le problematiche del caso, è possibile la rinuncia alle ferie al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Occorre verificare l'intero contenuto del verbale di conciliazione; occorre comprendere l'entità dell'indennità che può richiedersi per le ferie non godute (considerando il periodo a cui le ferie si riferiscono: ultimo anno, o periodi precedenti), ed infine occorre sapere se del tema "ferie" avete in qualche modo discusso prima ed in vista della conciliazione. In termini generali quella che lei riporta nella sua domanda è una formula generica ed indeterminata, potenzialmente impugnabile attraverso un ricorso al giudice del lavoro. Prima di iniziare una causa occorre innanzitutto capire l'entità della sua pretesa, cioè dell'indennità. Consideri però che il datore di lavoro potrebbe dimostrare che quella del verbale non è una frase "di stile", cioè vuota, generica e priva di effettiva volontà del lavoratore di rinunciare. Se prima ed in vista della conciliazione avevate sollevato anche il tema delle "ferie", il datore di lavoro riuscirà a dimostrare che il lavoratore ha inteso rinunciare anche a quel diritto in sede di conciliazione.
Cordiali saluti
Avv.Andrea Gasperoni