Gentili Avvocati,
ho sottoscritto una procura alle liti con la quale autorizzo, in qualità di erede, il legale del mio defunto padre alla prosecuzione di un giudizio in sede civile promosso dallo stesso.
Questo implica un'accettazione tacita dell'eredità e la conseguente preclusione dell'accettazione con beneficio d'inventario?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 5 persone
Gentile Signora,
la procura conferita nella qualità di erede è un'accettazione tacita ex art. 476 cc dell’eredità (al riguardo Cass. 99/2414 e 05/14081).
Salva ogni diversa valutazione che può emergere dall’esame del testo della procura.
Legittimato all’accettazione con beneficio di inventario è il chiamato all’eredità (485 – 487 cc) cioè chi non ha ancora assunto la qualità di erede.
Cordialmente,
Buongiorno Signora Carla.
La Sezione III civile della Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 14081 del 01.07.2005 che la riassunzione del processo da parte dell'erede del de cuius, che peraltro dimostra la relazione di parentela mediante allegazioni e/o produzione documentale, va considerata come atto di accettazione tacita dell'eredità.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
L' art. 476 del codice civile stabilisce che: "L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede."
La riassunzione di un procedimento interrotto per il decesso di una parte ad opera dell'erede, come nel caso in esame, risulta evidentemente un "atto" di questo tipo.
Gentile Carla,
temo di sì. Dispiace, però, dover constatare che il Collega avrebbe dovuto informarLa prima di questa conseguenza, darLe il tempo di rifletterci su e poi ascoltare la Sua decisione e condividerla, il tutto compatibilmente alle esigenze di procedere con urgenza che magari erano presenti. Purtroppo, per cultura generale, si inizia a conoscere il diritto al consenso informato per i medici, ma Le assicuro che vale anche per noi avvocati ed è anche nel primo articolo del nostro Codice Deontologico Forense che recita così:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – L’avvocato
1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa.
Se Lei, Carla, non è informata non sarà mai davvero libera di decidere, e, comunque, c'è anche un articolo specifico:
Art. 27 Doveri di informazione
1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
Starei per dirLe che Le servirà per il prossimo incarico, ma, invece, lo faccia presente al Collega, non come lamentela, ma solo raccomandazione affinche', durante lo svolgimento della pratica si curi di informarLa adeguatamente.
Cordialmente
Confermo quanto già detto dal collega. La costituzione in giudizio dell'erede comporta, per giurisprudenza costante, senza alcun dubbio accettazione tacita di eredità.
Salve,
In tutta onestà ritengo che il conferimento di una procura alle liti, che rappresenta un atto di straordinaria amministrazione (tant'è che viene richiesta la piena capacità di agire), possa configurare accettazione tacita dell'eredità. Ció in quanto atto funzionale alla difesa di una o più delle posizioni giuridiche, attive o passive, oggetto di lascito ereditario. Qualora avesse avuto intenzione di accettare con beneficium inventarii, avrebbe dovuto prima effettuare la dichiarazione e poi firmare la procura alle liti.
Cordialmente, Studio Legale Scavo