Salve, tempo fa per dispetto ho inviato una mail (cn un indirizzo mail creato apposta ovviamente con nome falso) ad una mia amica (A) la quale si era lasciata cn (B) perche' lui l' ha tradita con (C), ora B e C stanno insieme da qualche mese e io per rincuorare la mia mia amica distrutta e per vendicarmi con B (l' ex) perche' da quando si è lasciato con A mi ha sputtanato mica male e voleva farmi perdere l'amicizia con A ho inviato una mail ad A (la mia amica, ) perche' sapevo che l'avrebbe girata al suo ex (b) con uno stamp di una conversazione fasulla di facebook tra C (la nuova ragazza) e un altro ragazzo che faceva intendere che C e il nuovo ragazzo chattavano di nascosto da B, ovviamente creata da un applicazione che permetteva di inserire una foto piccolina e di scrivere una conversazione.., fatto che dopo 2 giorni vedo la mia amica A che mi racconta che C è andata a denunciare alla polizia postale il fatto per provare a B la sua innocenza (ovviamente vero)..io premetto che ho fatto una cavolata.. la mail creata tra l' altro è collegata ad un numero che è di mia madre che serviva per autentificare l' account. Nella mail ho solo riportato la conversazione fasulla e scritto alla mia amica. "ciao guarda la T.... che prende per il culo B.. lei ovviamente mi ha chiesto chi ero e io le ho detto non posso dirtelo e basta.. la mail alla fine era indirizzata alla mia amica A pertanto volevo sapere se lei l'ha inoltrata al suo ex B e ovviamente e venuta a saperlo anche C che è andata alla polizia dite che la denincia per diffamazione mi puo' arrivare perche rilevano l' indirizzo ip? e C puo venire a saper che sono stata io? per la denuncia o c'è la privacy?
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Gentile Aly,
In riferimento alla email non vedo come si possa integrare, come già detto da altri colleghi, una diffamazione a mezzo stampa. Sotto il profilo della sostituzione dell'identità digitale( aggravante della frode informatica 640 tre) potrebbe sussistere il reato solo se venga provato il danno nei confronti dei suoi compagni. Credo, da quanto riporta, che la prova sia difficile, ma occorrerebbe verificare la gravità delle frasi che sono state scritte. Pertanto, non vedo chiari profili di responsabilità' a suo carico.
Cordiali saluti avv. Fabio Di Resta
Naturalmente a fronte di una denuncia e del relativo procedimento penale, non c’è privacy che tenga, cosicché, verosimilmente, la polizia postale indagherà cercando di ricostruire il flusso dei dati, chiedendo l’apposita documentazione agli enti gestori, fino a risalire al numero di sua madre che finirà indagata al posto suo, salvo successivamente chiarire la situazione.
Dal punto di vista sostanziale, poi, personalmente non credo che, nella condotta descritta, possa ravvisarsi il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., giacché tale norma non si accontenta che dal fatto derivi l’offesa alla reputazione della vittima, ma esige che ciò avvenga “comunicando con più persone”, circostanza che mi pare manchi nel caso di specie, in cui lei si è limitata a comunicare con la sua amica, cosicché, salvo accordo in tal senso, la successiva diffusione che il primo destinatario decida di fare, non compromette la posizione del mittente, che ha, per l’appunto, comunicato con una sola persona.
Di contro, vedo più ravvisabile il reato di “sostituzione di persona” (art. 494 c.p.), che punisce con la reclusione fino a un anno chi, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o ad altri un danno (anche di natura non economica), induca taluno in errore, sostanzialmente assumendo un’identità diversa da quella reale, anche solo agendo sotto falso nome, fosse pure di fantasia.
Ora, poiché tale reato è caratterizzato dal “dolo specifico”, esso può ricorrere solo a condizione che l’autore agisca proprio per lo scopo sopra indicato, mentre resta escluso il dolo eventuale, cosicché non basta che l’agente si rappresenti il mero pericolo di avvantaggiare o danneggiare qualcuno.
Stando così le cose, una possibile, benché ardua, linea difensiva potrebbe essere quella di puntare sugli scopi più nobili del suo agire, ossia di rincuorare l’amica ed eventualmente aiutarla a riconquistare il suo ex ragazzo, relegando in secondo piano, ossia nell’alveo della mera rappresentazione eventuale, il fatto che, così facendo, fosse possibile avvantaggiare o danneggiare una terza e diversa persona.
purtroppo la polizia postale rintraccerà l'IP di sua madre e quindi indagheranno su di lei e da lì risaliranno ovviamente a Lei .
Se è minorenne ed incensurata se la caverà con un perdono giudiziale diversamente subirà una condanna , in ogni caso sarà tenuta Lei o i suoi genitori se minorenne a risarcire il danno a cui le consiglio di provvedere prima di qualsiasi procedura penale.
Le necessita l'assistenza di un legale per la gestione della posizione .
Avv.Silvana Emili
( Ordine Avvocati Pesaro)
Gentile Aly,
Purtroppo la denuncia fatta alla polizia postale darà corso ad una attività investigativa che si concentrerà soprattutto sulla provenienza del messaggio in riferimento al motore ovvero all'indirizzo IP.
Credo, che lei debba riferire a sua madre l'accaduto, in quanto coinvolta anche lei, e magari cercare di chiarire con A.
Un' unica possibilità v'è perché la questione possa risolversi in modo più morbido è cioè, come credo, se lei è minorenne.
Rimango a disposizione.
Avv. Marina Ligrani
Salve,
Mi dispiace per lei, ma al giorno d'oggi se esiste un posto peggiore per effettuare minacce, beh quel posto è internet e peggio ancora lo sono le e-mail e i social network. Stanti le leggi comunitarie e nazionali in merito, infatti, anche se i post o le mail vengono cancellati, le aziende proprietarie del servizio o dei server sono obbligati a conservarli per 3 anni. Qualora la pol. post. abbia notizia di reato, può accedere a siffatti archivi per procurarsi il materiale che serve alle indagini. A nulla vale che l'ha inviato con una mail falsa: la pol. post., sempre in virtù delle citate leggi, può risalire all'indirizzo IP che l'ha inviato e al suo intestatario: ogni atto fatto su internet reca il nostro indirizzo IP ed è tracciato. Si ricordi: verba volant, sed scripta manent!