Buongiorno,
Sono una ragazza di 25 anni vivo sola in affitto da due mesi, il citofono funzionava male dall'inizio della locazione ma adesso ha smesso del tutto. Ho chiesto un preventivo al tecnico condominiale per la sostituzione e ho informato la proprietaria. Questa si trova in ferie e mi ha detto che non si fida che lo sostituisca io finchè lei non torna (il 6 settembre, poi chissà quando verrà davvero) e nel frattempo io mi affaccio alla finestra per aprire alle persone che mi suonano (in pratica io dal citofono sento e posso aprire ma le persone non sentono me quindi per interagire devo per forza affacciarmi alla finestra).
Sono davvero tenuta ad aspettarlo? Il tecnico non è ancora passato ma in base al guasto è abbastanza sicuro sia da sostituire l'apparecchio ma farà comunque anche delle prove per capire se invece non è qualche contatto (e in questo caso l'amministratore ha detto che pagherebbe il condominio)
Grazie dell'aiuto
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Circa il caso esposto Le consiglio di contattare per iscritto l'Amministratore del Condominio affinchè si attivi per il ripristino del servizio , in modo da conferire ufficialità e notifica del problema circa il funzionamento dell'impianto citofonico.
Distinti saluti
Avv.Felice Bruni - Catanzaro
Bisognerebbe preliminarmente comprendere se lei vive in un condominio o in una
unità immobiliare singola.
Nel primo caso, risultando a mio avviso il citofono comune... Lei ben ha fatto a preavvisare la proprietà, ma avrebbe dovuto prontamente anche avvisare un amministratore ove esistente.
Per cui nel caso in cui viva in un condomini .. le consiglierei di notiziare l'amministratore e di non anticipare spese
Nel caso in cui viva in una singola unità (indipendente) la normativa in materia di locazioni art 1576 e 1577 c.c. prevederebbe che il conduttore sia obbligato alle piccole riparazioni e sia invece obbligato, in caso le riparazioni che non gli competano a preavvisare il proprietario che dovrebbe provvederVi tempestivamente .
In mancanza il condutto può ad esso sostituirsi e pretendere successivamente la restituzione.
Non mi sembra sinceramente, e sempre che lei non viva in un condominio che il malfunzionamento di un citofono rientri tra le riparazioni di competenza del proprietario.
Per cui volendo procedere alla sua riparazione può correre il rischio che la somma necessaria non gli venga restituita.
spese che dovrebbero esserle restituite o che potrebbe eventualmente decurtare. Il codice parla Io fossi in lei, in ragione del minimale pregiudizio che sta subendo ... attenderei.
Buonasera,
da quanto mi è sembrato di capire lei abita in un condominio e ciò comporta l'applicazione delle disposizioni civili in materia.
In base a tali norme, sussistono nel condominio cose che sono destinate all'utilizzo da parte di tutti i condomini (dette comuni), le cui spese di gestione, manutenzione o conservazione devono essere poste a carico di tutti in proporzione all'utilizzo e alla quota di proprietà di ciascuno. Tali spese devono pertanto essere concordate in comune nell'assemblea condominiale; in mancanza di un'espressa deliberazione dell'assemblea in tal senso, non sussiste alcun diritto al rimborso per il condomino che, di propria iniziativa, le ha decise e sostenute.
Tale regola trova però un'eccezione nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza che non consentano al condomino di attendere la deliberazione dell'organo assembleare. In tale ipotesi, il condomino che dimostra l'urgenza avrà diritto al rimborso.
Secondo la giurisprudenza, si intendono urgenti quelle spese che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile nocumento alla cosa comune; l'urgenza deve essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi un danno imminente a sè, a terzi o alla stabilità dell'edificio, ovvero dalla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena funzionalità.
I campanelli, i citofoni ed i videocitifoni rientrano, di regola, nelle nozione di impianti comuni dell'edificio condominiale, poichè aventi la funzione di mettere in comunicazione il singolo con l'esterno o con il portiere dell'edifico stesso; di conseguenza è ad essi applicabile la normativa menzionata.
Cordiali saluti.
avv. Riccardo Cuccatto.