Devo pagare o no le spese condominiali?
Ho un contratto di affitto dove ho un canone annuo di 6.000 euro e la proprietaria mi chiede di pagare le spese condominiali anche se nel contratto di affitto non sono specificate altre somme.
Ho un contratto di affitto dove ho un canone annuo di 6.000 euro e la proprietaria mi chiede di pagare le spese condominiali anche se nel contratto di affitto non sono specificate altre somme.
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Buongiorno,
l'art.9 legge n. 392 del 1978 (legge sull'equo canone) che disciplina gli oneri accessori, prevede al primo comma che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché quelle relative alla fornitura di altri servizi comuni. Al secondo comma l'articolo prevede che le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il terzo comma prevede invece che il pagamento debba avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Se, come nel suo caso, il contratto non prevede nulla in merito alle spese condominiali, oppure recita la formula "oneri accessori (o spese condominiali) come per legge", in questi casi trovano applicazione il primo ed il secondo comma dell'art. 9 legge 392 del 1978. Va specificato che, l'elencazione delle spese indicate al primo comma è un'elencazione meramente esemplificativa. In tal senso va interpretata la formula di chiusura "fornitura di altri servizi comuni", che si riferisce alle spese (ulteriori rispetto a quelle elencate) imputabili per legge al conduttore.
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Immagino sia un contratto di locazione ad uso abitativo. Ad ogni buon conto gli oneri condominiali ordinari sono a carico dell'inquilino salvo che dal contratto risulti che il canone annuo ingloba altresì gli oneri condominiali ordinari (ipotesi remota).
Ovviamente gli oneri condominiali straordinari (es.: spese ristrutturazione tetto) sono a carico del proprietario.
Cordialmente
Avv. Silvia Parrini
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Egr. Sig. Bogdan, secondo la normativa vigente in materia e salvo nel contratto di locazione non sia diversamente pattuito le spese condominiali ordinarie spettano a Lei mentre quelle di manutenzione straordinaria al proprietario dell'immobile.
Occorre precisare altresì, che l'amministratore non ha il compito di chiedere a Lei le somme le quale potranno essere anticipate dal legittimo proprietario a cui poi Le dovrà pagarLe.
Con riferimento alla documentazione del condominio la stessa infatti è inviata al proprietario così come la partecipazione all'assemblea e il relativo diritto di voto spetta solo al proprietario a cui Lei se ritiene potrà chiedere poi copia del relativo Verbale.
Distinti saluti
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Egr. Sig. Bogdan, le spese condominiali relative alla gestione ordinaria sono a suo carico, salvo che nel contratto di locazione sottoscritto non sia diversamente specificato. Solitamente l'amministratore di condominio spedisce il bilancio annuale dove lei troverà le spese che sono a suo carico come "inquilino" e quelle a carico del proprietario. Al limite le consiglio di partecipare alle riunioni condominiali. Per ulteriore info mi contatti.
Cordiali saluti
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Buongiorno
Normalmente le spese condominiali relative alla gestione ordinaria sono a carico del conduttore. Potrebbe essere inserita nel contratto una clausola che si riferisce a tali spese includendole nel canone di locazione. Sarebbe necessario visionarlo.
A disposizione.
Cordiali saluti
Avv Annamaria Vizzolesi
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