Diffamazione amezzo di stampa

Inviata da Antonio. 31 mar 2017 Diffida

Un cordiale buongiorno a tutti,
Mi trovo nella spiacevole situazione ove la mia azienda è stata diffamata per mezzo di stampa.

1) Documentandomi, ho letto che, per la diffamazione a mezzo di stampa, si può fare una querela (e non una denuncia) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’articolo diffamatorio. È corretto?

2) Ho letto inoltre che la querela può essere presentata presso le Forze dell’ordine (es. Carabinieri):
- o da un privato cittadino senza avvocato (es. il diffamato),
- o dal suo avvocato,
… e che può essere presentata:
- o già pronta per iscritto,
- oppure per via orale (ed in tal caso sarà l’agente delle Forze dell’ordine a redigere la querela).
È corretto?
Se si, che differenza c’è in termini di tempi, costi, etc. che la querela la faccia il singolo o l’avvocato?

3) Ho letto che della querela inerente una diffamazione per mezzo di stampa, NON se ne occupa il Giudice di pace MA il Tribunale Monocratico. È corretto?

4) Ho letto che il foto competente è quello del querelante diffamato. Giusto?

5) Trattandosi di una diffamazione a mezzo di stampa, il querelato deve essere:
- il giornalista che ha scritto l’articolo diffamatorio,
- la testata giornalistica che tiene online l’articolo,
- o il Direttore Responsabile che, nonostante i solleciti, non intende cancellarlo/depubblicarlo?

6) Ho letto che, nel caso in cui altri soggetti (es.persone giuridiche) si sentissero passivi del reato di diffamazione a mezzo di stampa, potrebbero essere incluse delle loro lettere come allegati alla querela costituendo un aggravio di colpa e quindi dando maggiori possibilità di vittoria al querelante. È corretto?

7) Cosa si intende per “costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale”?

8) È possibile nella querela dimostrare che non sussistono i giustificativi dei diritti di cronaca, critica e satira?

9) Dal momento della querela, quanto tempo passa prima che il Tribunale Monocratico la prenda in esame?
Cosa avviene dopo?
- 5A) Vengono chiamati davanti ad un processo penale sia il querelante diffamato che il querelato diffamatore e quindi entrambi hanno la necessità degli avvocati, …
- 5B) oppure il Tribunale Monocratico, vista la querela ben scritta (ove si dimostra l’assenza dei diritti di critica, cronaca e satira) sancisce la pena senza dover chiamare nessuno?
Per intenderci, è evitabile un processo penale da chiamati in causa e quindi evitare di spendere migliaia d’euro di un avvocato?

10) In caso di vittoria nel processo penale, per avere un risarcimento bisogna far anche un processo civile o si può già richiedere un tot nella querela?

Un ringraziamento a tutti i giureconsulti che vorranno aiutarmi a capire meglio la situazione in essere.

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Gentile Signore,
rispetto alle numerose domande che Lei pone, rispondo solo in ordine a quelle che contengono degli errori o necessitano di precisazioni; nel silenzio, dunque, significherà che le Sue affermaizoni sono corrette.
Quanto alla competenza per territorio, il luogo di residenza dell'imputato è un cirterio residuale, a cui il giudice accede quando altri criteri, ritenuti principali (luogo di stampa del giornale o di prima diffusioni), non risultano adeguati. Se la diffamazione è avvenuta a mezzo internet, allora è sempre competente il giudice del luogo di residenza dell'imputato.
La querela sarebbe preferibile che venisse predisposta da un avvocato, che deciderà anche in ordine alle modalità di presentazione.
A seguito della proposizione della querela verrà avviata un'indagine, che verrà condotta dal Pubblico Ministero, il quale, valutata la notitia criminis, deciderà se esercitare o meno l'azione penale. Se riterrà la notizia infondanta, disporrà l'archiviazione del procedimento (nella querela bisogna chiedere di essere informati circa l'eventuale richiesta di archiviazione, al fine di poter eventualmente proporre un'opposizione); se, invece, la riterrà fondata, alla fine della fase delle indagini preliminari, verrà emesso un avviso ex art. 415 bis cpp, con il quale si concede il termine di 20 giorni all'indagato per formulare richieste (di nterrogatorio, memorie, acquisizioni documentali, nuove attività investigative ...).
Una volta esaurita questa fase, verrà emesso un decreto di citazione diretta, ed avrà inizio il processo vero e proprio, in cui la persona offesa potrà avanzare la propria pretesa risarcitoria nel corso del processo penale mediante la costituzione di parte civile, che dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro la prima udienza.
Solitamente la quantificazione dei danni viene effettuata davanti al giudice civile, cui il giudice penale rinvia.
Ribadisco la necessità che Lei si rivolga ad un avvocato sin dall'inizio, atteso l'elevanto grado di tecnicismo e formalismo sotteso alla materia.
Cordialmente.
avv. Adele Manno

Studio legale Adele Manno Avvocato a Catanzaro

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Gentile Antonio, la querela può presentarla anche in autonomia, il procedimento penale prende avvio ugualmente, il rischio generalmente è che ove non sia ben scritta anche in diritto il pm possa ravvisare reati diversi o chiederne l archiviazione. Ad ogni buon conto, fatta la querela, per poter chiedere il risarcimento del danno bisogna che lei si costituisca parte civile nel processo penale e per fare questo le serve necessariamente un legale. Un caro saluto

Studio legale Avv. Sabrina Nucera Avvocato a Modena

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