diniego contratto di locazione

Inviata da michele. 7 mar 2017 Contratti

buonasera, 4 anni fa ho preso in locazione di un'immobile ristrutturandolo a mie spese interamente, ahi me fidandomi del proprietario senza stipulare alcuna scrittura privata, morale al termine dei 4 anni il proprietario dell'immobile ha donato la casa a sua sorella che a sua volta ha stipulato cessione dell'immobile con obbligo di mantenimento con delle persone. appena quest'ultimi sono diventati proprietari mi hanno mandato la disdetta di non rinnovo dei restanti 4 anni motivandola che serve al figlio, il tutto nei termini previsti, ma in realtà mi hanno contattato riferendomi che la casa la devono vendere e quindi la disdetta è una "scusa" nel senso che vogliono stare in regola. Però mi hanno proposto di darmi una misera cifra per farmi andare via e firmare un documento in cui io dichiaro che lascio l'abitazione di mia spontanea volontà. il tutto documentato con sms. allora mi chiedo è possibile che un inquilino che ha sempre pagato e stia in regola possa essere così ricattato?

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Egregio Sig. Michele,§e Lei dimostra che alle migliorie vi era il.consenso anche tacito del proprietario puo" richiedere il rimborso delle spese.sostenute;inoltre se la casa dovesse essere richiesta per necessita' e invece poi venduta potrà esercitare idonee azioni per i Suoi diritti violati.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno,
la legge sulla locazione di immobili ad uso abitativo (L.431/1998) prevede (art. 3) la possibilità di disdetta da parte del locatore dopo i primi 4 anni per le ipotesi tassativamente elencate. Tra queste ipotesi c'è la previsione che il venditore venda l'immobile a terzi e non abbia altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In questo caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione. L'art. 3 al terzo comma prevede poi l'ipotesi che se il locatore riacquista la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta previsti dall'art. 3, è tenuto a corrispondere al conduttore un risarcimento da determinare in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
Cordiali saluti

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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