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Egregio Sig. Massimo,
ho preso visione della Sua problematica. È vero che la normativa italiana prevede che il padre debba mantenere il figlio, anche se maggiorenne, se non è economicamente indipendente, ma con dei precisi limiti (ad esempio per 2 anni dopo aver terminato gli studi). Nel suo caso il figlio mi sembra davvero troppo…grande per essere mantenuto In tal caso potrebbe provvedere a richiedere una modifica delle condizioni di separazione od il divorzio se non è stato ancora richiesto (anche Il divorzio potrebbe essere la sede per rivedere il mantenimento al figlio).
Cordiali saluti.
Avv. L. Arreghini
Buonasera Sig. Massimo,
concordo con la Collega che mi ha preceduto. Aggiungo soltanto che, seppur vero che il mantenimento debba essere corrisposto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, anche se sia frattanto sopraggiunta la maggiore età , lo stato di non autosufficienza economica NON deve in alcun modo ricondursi a colpa/inerzia del soggetto beneficiato. Laddove quindi, non solo le condizioni Sue personali siano economicamente mutate, ma anche quelle del figlio siano (in realtà ) approdate all'indipendenza e/o comunque stabilizzatesi per sostanziale inerzia del figlio medesimo, sarà possibile agire con ricorso volto a chiedere quantomeno la diminuzione dell'importo dell'assegno.
Con i migliori saluti
Avv. Riccardo Galli
Buongiorno Signor Massimo.
Purtroppo accade sempre più spesso che i padri, dopo la separazione personale tra i coniugi, si ritrovino in serie difficoltà relazionali ed economiche.
La Legge onera entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della prole e colui che non abita con il proprio figlio deve versare la somma pattuita dal Tribunale all'altro genitore oppure al figlio (se maggiorenne) fino a quando il medesimo non sia divenuto economicamente autosufficiente.
Pertanto, fino a quando Suo figlio architetto trentacinquenne non raggiungerà l'indipendenza economica, Lei dovrà versare la somma mensile stabilita.
Ciò a meno che la Sua situazione economico-finanziaria sia mutata dal momento della pronuncia: se così fosse potrebbe agire in giudizio chiedendo una modifica del provvedimento.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba