Diritto amministrativo
Salve Gentili Avvocati, innanzitutto grazie per il servizio che date. Volevo porvi il seguente quesito: mesi fa abbiamo proposto un ricorso di gruppo (36 persone) per partecipare ad un concorso pubblico, il TAR emette un'ordinanza con la quale rigetta la cautelare per consentirci di partecipare alle prove concorsuali. Da lì il gruppo si divide 21 persone decidiamo di fare appello al CdS 15 decidono di fermarsi. Ora le 15 persone affermano che per non perdere il loro diritto al merito e evidenziare il non mancato interesse alla causa l'avvocato dovrebbe depositare istanza di prelievo meritorio in tempi brevi. Ma io ho letto e sentito pareri che affermano che l'interesse alla causa viene garantito dall'istanza di fissazione udienza che l'avvocato ha già depositato contestualmente al ricorso; da qui le mie domande: 1) è vero ciò che ho letto ossia che istanza di prelievo serve solo a "accelerare" la sentenza e che il diritto lamentato dai non appellanti è già garantito dall'istanza di fissazione dell'udienza? 2) Ci sono eventualmente dei termini per depositare questa istanza di prelievo o si può fare tranquillamente dopo (per esempio entro i due anni dal deposito del ricorso) 3) l'istanza di prelievo può essere eventualmente depositata solo da una parte del gruppo se alcuni non sono interessati ad accorciare i tempi del merito? Grazie in anticipo. Alfredo