diritto di abitabilita'
buona sera vorrei porre un quesito, e' venuto a mancare mio padre , la casa dove viveva con la nuova moglie e' intestata a lui per il 50 % e il 50% a me (sua figlia) , tale moglie ha il diritto abitativo comunque ????
buona sera vorrei porre un quesito, e' venuto a mancare mio padre , la casa dove viveva con la nuova moglie e' intestata a lui per il 50 % e il 50% a me (sua figlia) , tale moglie ha il diritto abitativo comunque ????
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Buonasera, la moglie di suo padre ha diritto di abitazione sulla casa in quanto coniuge, quindi può rimanervi.
Per altre informazioni può contattare il mio studio.
Cordiali saluti.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’esigenza avvertita dal legislatore nel rubricare l’art. 540 c.c., è quella di garantire al coniuge superstite la persistenza del godimento della casa adibita a residenza familiare e dei mobili che la corredano al fine di preservare quell’ambiente etico-affettivo in cui è convissuto con il de cuius.
Pur tuttavia, lei può senz'altro agire in giudizio instaurando il procedimento di separazione giudiziale del bene immobile, al fine di tutelare i suoi diritti di comproprietario.
Prima di agire, può proporre alla moglie di suo padre di acquistare o vendere la propria quota di proprietà dell'immobile.
La questione è tecnicamente complessa per cui le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato esperto in materia.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
nel quesito definisce la signora, la moglie di suo padre, quindi se si sono sposati, la signora è un' erede di suo padre, quindi ha diritto a rimanere nell'immobile.Se invece la loro era dolo una convivenza, può chiederle di lasciare la casa.
avv. Luciana Iannielli
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
L'art 540 del codice civile stabilisce che al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente precisato che la predetta norma debba intendersi nel senso che i diritti di uso e abitazione sulla casa adibita a residenza familiare in favore del coniuge superstite, necessitano, per la loro concreta nascita, dell’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius in titolarità esclusiva o al massimo, in comunione, a costui e all'altro coniuge.
Dunque tali diritti non sussistono in presenza di quote di pertinenza di altri soggetti estranei all'eredità.
Deve pertanto concludersi che non spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano qualora l’abitazione coniugale non è in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione fra i coniugi, ma è in una situazione di contitolarità del de cuius con terzi estranei.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
La legge stabilisce che il coniuge superstite ha diritto di abitare nell’immobile solo se questo era di proprietà del defunto oppure in comproprietà (ossia di proprietà del defunto e del coniuge). Se invece la casa era di proprietà di altri oppure il defunto era comproprietario con altri, il coniuge superstite non acquisisce il diritto di abitazione. Pertanto la mia risposta alla sua domanda è negativa.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Gentile signora, la moglie convivente resta comunque erede per almeno 1/3 dei beni del marito morto. Quindi salvo che la casa non sia divisibile per le relative quote o la si mette in vendita al fine di ottenere la propria quota in denaro oppure, si propone di liquidare la sua quota e diventare l'intero proprietario. Fino a quel momento sfrattarla è poco probabile.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Attualmente la Corte di Cassazione è tornata sull’orientamento più restrittivo: il diritto di uso e abitazione della casa familiare non è ammissibile quando l’immobile non è di esclusiva proprietà del defunto, unico comproprietario ammesso è il coniuge superstite. In tutti gli altri casi, il superstite non potrà rivendicare il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare anche dopo la morte della moglie/marito.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.
avvocati
domande
Risposte