Buongiorno,
mio padre è venuto a mancare di recente. Dopo essere rimasto vedovo si era risposato in secondo nozze e la 2a moglie non aveva trasferito la residenza presso casa di mio padre e per quanto ne so, effettivamente dormivano in case separate. Mi chiedo se la 2a moglie gode del diritto di abitazione presso la casa dove viveva mio padre.
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Egr. Sig. Raffaele,
ai sensi del secondo comma dell'art.540 c.c. "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Tuttavia il diritto di abitazione sussiste se la vedova viveva con il de cuius. Non sappiamo se esiste un testamento, in ogni caso la vedova è erede legittima; ovviamente, per una risposta completa, sarebbe necessario esaminare tutti i documenti.
Cordiali Saluti
Avv. Giovanni Babino
Occorre aver riguardo alla situazione di fatto, per cui se la signora, sposata, viveva lì, e lo prova, le spetta il diritto al di là delle risultanze anagrafiche. Ove così nn fosse, nn le spetta
Resto a disposizione
Buongiorno Raffaele,
concordo con il parere dell'Avv. Molendini
Il diritto di abitazione spetta al coniuge in presenza di un legame di fatto con l'abitazione coniugale. La situazione di fatto prevale su quella anagrafica ove provata e tale prova costituisce il tema decisionale dell'intera controversia.
Distinti saluti
Egregio Sig. Raffaele,
il presupposto del diritto di abitazione è che la casa sia l'effettiva residenza familiare di proprietà esclusiva del defunto o in comproprietà con la moglie.
La giurisprudenza esclude il diritto di abitazione in favore del coniuge legalmente separato, mentre da quanto da Lei riferito pare che Suo padre e la sua seconda moglie erano solo separati di fatto.
In tal caso, per escludere il diritto di abitazione è necessario dimostrare che la casa non era adibita a residenza familiare poiché la moglie di Suo padre non vi abitava.
Il mio studio è a Sua disposizione per eventuali approfondimenti della questione.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
Buongiorno,
la questione non è di semplice soluzione.
Il presupposto del diritto di abitazione è che la casa sia l'effettiva residenza familiare di proprietà esclusiva del defunto o in comproprietà con la moglie.
La casa familiare deve essere identificata in base ad uno stato duraturo e prevalente nella convivenza familiare e, di conseguenza, devono essere escluse le residenze secondarie o immobili che non siano stati in concreto adibiti per soddisfare le esigenze abitative della famiglia.
E' quindi necessario valutare con attenzione il Suo caso e approfondire la questione con un legale di fiducia.
Cordialità
avv. Federica Taiola
Buongiorno. Il diritto di abitazione spetta al coniuge in presenza di un legame di fatto con l'abitazione coniugale. La situazione di fatto prevale su quella anagrafica ove provata. Se pertanto di fatto i coniugi erano separati, occorrerà provare questa realtà. Le consiglio di affidare la questione, per le rilevanti conseguenze che ne derivano, ad uno studio specializzato in Diritto di Famiglia.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini
Il diritto di abitazione è un diritto che la legge concede al coniuge del de cuius sul presupposto che tale soggetto abiti stabilmente nella stessa casa della persona poi deceduta all'atto della morte.
Se la residenza è altrove e di fatto la seconda moglie non viveva con il papà, il diritto di abitazione non può esserle riconiscuto.
Se però la stessa dovesse provare che la residenza era in un certo posto ma di fatto la stessa viveva di fatto con il papà allora il diritto di abitazione potrebbe esserle riconosciuto.
La residenza è un importante indizio, ma non è l'unico.
Buona serata.
Barbara Spinella
Se aveva la residenza in un'altra casa, e l'attuale moglie non riesce a dimostrare che abitava nella casa di Suo padre, alcuna giurisprudenza ritiene non sussistente il diritto di abitazione.