Mia nonna ha 3 figli tra cui mio padre venuto a mancare nel 2009. In presenza di due figli viventi la nuora vedova del 3 figlio è obbligata a partecipare al mantenimento materiale ed economico della suocera?
E noi nipoti? (Figli del figlio deceduto)
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 9 persone
Gentilissima Signora Paola, buongiorno e Buon Anno.
La risposta al Suo quesito si ritrova nell'art. 433 Cod.Civ., il quale elenca i soggetti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti.
Secondo quanto disposto da tale norma i figli sono obbligati a mantenere i genitori, prima dei generi e delle nuore (Sua madre, se ho ben capito, sarebbe la nuora della nonna indigente).
Per cui, in presenza di due figli viventi, Sua madre non è obbligata a partecipare al mantenimento della suocera.
In mancanza di figli, invece, gli obbligati sarebbero i nipoti, prima dei generi e delle nuore (si predilige in questa maniera il rapporto di parentela discendente piuttosto che quello di affinità).
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Gentile Signora Paola,
Ai sensi del'art. 433 c.c., all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge; 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali];3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Di conseguenza, in presenza di figli, la nuora non è obbligata a versare gli alimenti, salvo che i figli non siano in grado di provvedervi.
Voi nipoti invece, quali discendenti del figlio deceduto di Vostra nonna potreste essere chiamati, qualora ne abbiate i mezzi, a contribuire agli alimenti in favore della nonna.
L'art. 441 c.c. stabilisce che in caso vi siano più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Chiarisco altresì che se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di far fronte agli alimenti in tutto o in parte, l'obbligo ricade sulle persone chiamate in grado posteriore.
Resto a disposizione per ulteriori necessità.
Cordiali saluti
Buongiorno Signora Paola.
L'art. 433 c.c. recita testualmente: "All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali];3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".
L'elenco degli obbligati agli alimenti è determinati in via decrescente secondo il grado di parentela.
Di conseguenza, nel Suo caso, essendoci due figli viventi, la nuova non è obbligata a versare gli alimenti (a meno che i due figli non siano in grado di provvedervi).
Potrebbe, invece, essere richiesto a Voi nipoti in quanto discendenti prossimi del figlio deceduto della nonna. L'art. 441 c.c. (concorso di più obbligati) stabilisce, infatti, che in caso vi siano più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche. Inoltre, se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligo di corrispondere gli alimenti è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Le segnalo, infine, che i presupposti dell'obbligazione degli alimenti sono: a) un rapporto di parentela, affinità, adozione o una intervenuta donazione; b) lo stato di bisogno dell'avente diritto e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento; c) la capacità economica dell'obbligato.
Di conseguenza, dovrà innanzitutto essere verificata la sussistenza di tutti i presupposti sopra menzionati.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gentile Paola,
L'obbligo del mantenimento dell'ascendente cade in capo ai figli, in loro mancanza il Legislatore prevede una serie di obbligati in relazione al grado di parentela discendente e esclusiva, ciò significa che discendendo in linea retta si prediligono i più vicini e viventi, nel caso di assenza si discende (sempre in linea retta )fino a trovare il parente prossimo.
Avv. Marina Ligrani
Le persone tenute agli alimenti sono elencate nell'art. 433 del codice civile, e viene seguito l'ordine indicato. Prima c'è il coniuge, poi i figli o loro discendenti, genitori o ascendenti, quindi generi e nuore, ecc.
Se avete sostanze, siete dunque voi che dovete concorrere in luogo di vostro padre insieme ai vostri zii.