il mio vicino ha posto in vendita un capannone, fisicamente unito alla mia casa, che gode di un diritto di servitù di passaggio sul mio cortile, non avendo altro accesso in strada. Posso esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto?
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Gentile sig. Sansone,
il nostro ordinamento prevede i due istituti della prelazione contrattuale e della prelazione legale. La prima consente di stipulare un patto in forza del quale un soggetto si obbliga a preferire l’altra parte, laddove decidesse di stipulare un contratto, nel suo caso, la vendita del capannone. Esistono poi delle circostanze in cui la legge prevede espressamente taluni casi di prelazione, indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti. Purtroppo la sua fattispecie non rientra tra questi.
Infatti, in forza del disposto legislativo, l’unico caso di diritto di prelazione esistente in capo al proprietario di un immobile confinante con quello del venditore, è quello della vendita di un fondo agricolo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Nel suo caso sarebbe stato preferibile stipulare preventivamente un patto di prelazione con il proprietario dell’immobile confinante. L’esistenza della servitù è irrilevante.
In ogni caso per un parere specifico è indispensabile esaminare tutta la documentazione.
Cordialmente,
Buongiorno,
Circa il diritto di prelazione per la vendita di un immobile contiguo alla propria abitazione o fondo, non sussiste alcun diritto di prelazione legale. La legge italiana, infatti, ha previsto dei casi di prelazione per l’acquisto di immobili in maniera specifica e per fattispecie circoscritte, pertanto non si può effettuare alcuna analogia o metodo interpretativo che permetta di ricomprendere il caso del proprietario del fondo o abitazione confinante al fondo che è in vendita. Al contrario, la legge riafferma la sussistenza della servitù a favore del nuovo proprietario.
I casi in cui la legge prevede il diritto di prelazione per l’acquisto di un immobile sono i seguenti:
1. Immobile adibito ad uso abitativo (art. 3 Legge 431 del 1998). Quando il locatore, alla prima scadenza contrattuale, si avvale della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, la prelazione in capo al conduttore sussisterà nelle seguenti ipotesi:
- il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione: il conduttore avrà diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali acquirenti dell’immobile;
- l’immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che richiede importanti lavori o si trova in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione: il conduttore ha diritto di prelazione, a parità di condizioni con gli altri aspiranti conduttori, se il proprietario al termine dei lavori, intende cedere nuovamente in locazione l’immobile.
2. agli artt. 38 e 39 della Legge 392/78 in materia di locazione di immobili diversi dall’uso abitativo;
3. all’ art. 8, II comma , della Legge 26 maggio 1965, n. 590; al II comma n. 2 dell’art. 7 Legge 817/71, norme che prevedono la prelazione del coltivatore confinante o affittuario;
4. all’art. 732 cod.civ., il quale dispone la prelazione del coerede in caso di comunione ereditaria ed il retratto successorio;
5. all’art.230 bis cod.civ. che, nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda facente capo all’impresa familiare, assicura la prelazione in favore dei partecipi alla stessa;
6. alla Legge 1089/39 concernente le cose di interesse storico ed artistico (beni culturali);
7. all’art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n.513 in materia di edilizia residenziale pubblica, il quale prevede al comma VII un divieto di alienazione. Ai sensi del comma IX del medesimo art.28 tuttavia “l’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto (ora settimo) comma”. In tal caso deve darne comunicazione al competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
8. all’art. 3, comma 1 bis , del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 convertito dalla Legge 22 dicembre 1990 n. 403, che attribuisce, nell’ipotesi di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti pubblici territoriali, la prelazione in favore dei soggetti che rivestano la qualità di conduttori, sia pure senza attribuire loro un diritto di riscatto esercitabile nei confronti dell’eventuale terzo subacquirente.
Pertanto, se la fattispecie non rientra in alcuno degli otto casi citati, non sussiste un diritto di prelazione legale.
Discorso diverso vale nel caso in cui il titolo da cui nasce il diritto di prelazione sia un contratto o un patto che entrambi le parti hanno volontariamente concluso, con la specifica determinazione di una prelazione sussistente in capo ad uno dei contraenti nel caso il fondo o l’immobile venga alienato. In tal caso è possibile esercitare il proprio diritto entro il termine pattuito o entro il termine previsto nella denuntiatio recapitata al prelazionario, in cui lo si informa della volontà di vendere l’immobile.
Dott. Claudio Piombo - Kenton & Miles Legal
Buongiorno Signor Sansone.
Purtroppo nel Suo caso non sono ravvisabili gli estremi per poter esercitare alcun diritto di prelazione.
Se ritiene, potrà formulare un'offerta di acquisto del capannone.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba