Buongiorno avvocato,
vorrei cortesemente un consiglio in merito alla situazione venutasi a creare dopo la morte di mio padre.
Assodato che in caso di pluralità di eredi se uno di questi e minore è necessario rivolgersi al Giudice Tutelare, vorrei sapere come fare (in qualità di coerede non minore) per poter disporre nei tempi più brevi e meno costosi della mia quota.
L’intenzione manifestata verbalmente dagli eredi è di vendere l’immobile, i titoli bancari e giungere ripartire il denaro ricavato tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote.
Per fare questo vorrei conoscere qual è la procedura corretta da seguire con il Giudice Tutelare, quali costi da sostenere e soprattutto a carico di chi sono.
Grazie per la sua disponibilità.
Cordialmente
Cinzia
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Buongiorno
Per quanto riguarda il minore, ogni decisione dovrà passare al vaglio del giudice tutelare affinché venga valutata; mentre se lei desidera avere la propria quota ereditaria bisognerà chiedere una divisione ereditaria. Qualora necessitase di assistenza sono a disposizione. Cordiali saluti
avv Michela parzani
Gentile Signora Cinzia,
leggo dalla Sua domanda che vi sarebbe una intenzione manifestata da parte degli altri eredi ( se fossero chiamati all’eredità ci sarebbero dei passi ulteriori da effettuare) di suddivisione della massa ereditaria che si sarebbe solo espressa verbalmente. Fermo restando l’ipotesi che gli eredi siano d’accordo per la suddivisione si dovrà raggiungere un accordo scritto con l’autorizzazione del giudice tutelare rilasciata prima dell’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari da parte del Tribunale ex art 474 cod.civ. o in caso di mancato raggiungimento chiedere la divisione giudiziale successivamente al tentativo di mediazione obbligatorio.
Il ricorso al giudice tutelare potrà essere depositato personalmente dal genitore superstite ( purchè non sia in conflitto d’interesse con il figlio minore) o con l’ausilio di un difensore. I costi che si riferiscono al minore saranno a carico del genitore . L’istanza se presentata personalmente comporta solo il pagamento di un diritto di cancelleria, ma se il tutto verrà seguito da un legale allo stesso dovranno essere riconosciute le competenze.
Sono a disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti
Gentile Cinzia Buongiorno
Io proporrei comunque la c.d. actio interrogatoria, regolata dal codice all'articolo 481 cod.civ..
Con tale azione Lei può domandare che venga fissato un termine per l'accettazione dell'eredità, anche perché, distinguendosi successivamente nel codice tra chiamato nel possesso dei beni e non in possesso dei beni, il termine per l'accettazione è decennale.
Mi sembra dunque chiaro che intanto pensiamo a fissare un termine per accelerare le varie incombenze, poi vediamo il da farsi.
Spero di essere stato chiaro. In caso contrario, se vuole, mi porga pure altre domande.
Nell'attesa la ringrazio e le auguro una buona giornata.
In Fede
Avv. Michele Vissani
Gentile Signora Cinzia,
leggo dalla Sua domanda che vi sarebbe una intenzione manifestata da parte degli altri eredi ( se fossero chiamati all’eredità ci sarebbero dei passi ulteriori da effettuare) di suddivisione della massa ereditaria che si sarebbe solo espressa verbalmente. Fermo restando l’ipotesi che gli eredi siano d’accordo per la suddivisione si dovrà raggiungere un accordo scritto con l’autorizzazione del giudice tutelare rilasciata prima dell’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari da parte del Tribunale ex art 474 cod.civ..
Il ricorso al giudice tutelare potrà essere depositato personalmente dal genitore superstite ( purchè non sia in conflitto d’interesse con il figlio minore) o con l’ausilio di un difensore. I costi che si riferiscono al minore saranno a carico del genitore . L’istanza se presentata personalmente comporta solo il pagamento di un diritto di cancelleria.
Sono a disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti
Gentile signora,
Dovrà fare idoneo ricorso al giudice tutelare competente.
Il ricorso potrà essere effettuato da chi vi ha interesse,il costo varia in relazione al legale per le sue competenze.
AVV Marina Ligrani
Il giudice tutelare dovrà semplicemente autorizzare il minore ad accettare l eredità (con beneficio d inventario normalmente) e indicare le modalità con cui amministrare la quota parte di sua spettanza. Per quanto riguarda gli altri eredi gli stessi, in caso di accordo potranno dividere in tempi rapidi il patrimonio relitto.