Salve. Il mio compagno convivente con me da 4 anni, vorrebbe divorziare dalla ex moglie ma è bloccato fisicamente in una clinica di riabilitazione a seguito di un aneurisma cerebrale che ha reso la metà destra del corpo paralizzata. Come può farlo? Può delegare me? Inoltre vorrebbe sapere se il mantenimento non versato in questi ultimi 4 mesi a seguito dell'evento sopra citato, debba obbligatoriamente versarlo al momento del divorzio. Vi ringrazio anticipatamente, Maria Granata.
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Occorre capire se il suo compagno è ancora perfettamente in grado di intendere e volere. In caso positivo, non dovrà far altro che nominare un legale di fiducia per procedere con le pratiche per il divorzio, che non è detto debba essere per forza giudiziale, si potrebbe anche trovare l'accordo con la ex moglie per un consensuale. altrimenti, occorre un amministratore di sostegno se non addirittura un curatore e per questo bisogna sempre procedere con un ricorso al Tribunale. Per gli alimenti, questi sono sempre dovuti a meno che non siano venuti meno alcuni presupposti su cui si basavano le condizioni di separazione ed allora queste vanno modificate, anche con l'atto di divorzio. Intanto, vi consiglio di prendere contatti con l'ex moglie e chiederle di non procedere con il recupero coatto; spero e penso che capisca la situazione.
A disposizione.
Il Suo compagno deve delegare un avvocato. Se il reddito dichiarato è diminuito, in sede di divorzio, potrà chiedere la modifica delle condizioni dell'assegno almentae o di mantenimento. In acso estremo, potrà anche ottenere pronuncia giudiziale per cui nulla è più dovuto.
Avv. Alessandro Caretta da Torino
Occorre verificare se l'impossibilità è solo fisica, in tal caso occorre che venga nominato un amministratore di sostegno che proceda con la richiesta del divorzio.
Riguardo il mantenimento, sinchè non viene meno l'obbligo con decreto del tribunale è dovuto, si potrebbe verificare una sua impossibilità a versarlo per quel periodo con documentazione medica alla mano, ma occorre un'analisi precisa della situazione.
In ogni caso nel giudizio di divorzio è possibile regolamentare tutto
Resto a disposizione
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Buongiorno Signora,
la risposta alla sua domanda è SI. Tuttavia, per poter compiere questo atto, è necessario che Lei o un altro soggetto sia nominato amministratore di sostegno del suo compagno. Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentato dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore (nel caso che il soggetto sia già sottoposto alla misura della interdizione o dell’inabilitazione) ovvero dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza del disabile. Nel ricorso sarà necessario e sufficiente indicare, “se conosciuti”, il coniuge, ascendente, discendente fratelli e convivente del beneficiario”.
Viene quindi superato anche lo sfavore, o per meglio dire il sospetto del legislatore verso chi richiede la misura dell’interdizione e dell’inabilitazione, per la cui pronunzia è richiesta l’indicazione e soprattutto la notificazione del ricorso ai “parenti fino al quarto grado e agli affini fino al secondo”. E’ evidente in quest’ultimo caso l’intento di “controllo” da parte del maggior numero possibile di soggetti che potrebbero opporsi alla grave misura interdittiva: si pensi ai riflessi sotto il profilo patrimoniale di un provvedimento che elimina del tutto – come nel caso dell’interdizione – la volontà del soggetto interessato.
Il ricorso si presenta non già al tribunale - come per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione - ma al giudice tutelare del luogo in cui risiede o ha domicilio il soggetto infermo o disabile. Il giudice tutelare ha sede presso il tribunale. Lo strumento del giudice delle tutele è già noto al legislatore per essere impiegato nei casi più delicati in cui sono in gioco interessi di persone più fragili e che si caratterizza per la maggiore tutela della persona (come nel caso dei minori), per la celerità del provvedimento chiesto, per la possibilità di un contatto immediato fra organo giudicante e soggetto destinatario del provvedimento. E infatti il giudice provvede entro 60 gg dalla presentazione del ricorso (disposizione assente per l’interdizione o l’inabilitazione).
Inoltre, sempre a differenza dalla interdizione e dalla inabilitazione, il giudice indica , con precisione, la durata (che può essere a tempo indeterminato oppure no) dell’incarico dell’amministratore di sostegno e soprattutto degli atti che egli può compiere nonché delle spese che può sostenere. A tale riguardo è utile ricordare che l’amministratore deve tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto periodicamente al giudice tutelare.
Pertanto l’amministratore di sostegno potrà compiere atti personalissimi nell’interesse del soggetto incapace, quali addirittura il matrimonio, la separazione personale o il divorzio, il testamento.
Potrà compiere altri atti inerenti alla vita di relazione nell’ambito familiare o di gruppo, o più in generale nell’ambito in cui vive, come ad esempio richiedere e ottenere la rimozione di barriere architettoniche, o la collocazione abitativa. Fra gli atti relativi alla vita quotidiana di natura patrimoniale possono annoverarsi la domanda per lo svolgimento di attività lavorativa, la riscossione di pensioni o rendite, provvedere ai pagamenti ecc. Quanto agli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio gli atti di disposizione di beni immobili l’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al compimento parte del giudice tutelare.
Mi contatti e Le indicherò più compiutamente il percorso.
Saluti.
Avv. Cristina Di Donfrancesco
Suo compagno se impedito può rilasciare procura notarile a un familiare che compia gli atti allo stesso impediti per via della malattia. I crediti alimentari non si prescrivono ed in qualunque tempo possono essere richiesti. Non necessariamente all'udienza di divorzio e non tutti in una volta, dipende dalla volontà della ex moglie quando e come richiederglieli. Conviene concordare con lei tempi e modalità di pagamento per evitare azioni costose. È titolo esecutivo per cui può pignorare fino ad un terzo dello stipendio.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Gentile Signora,
qualora il suo compagno voglia divorziare dovrà nominare un amministratore di sostegno che potrà essere Lei o un soggetto terzo previa instaurazione di giudizio dinnanzi le autorità competenti.
Per quanto concerne il mantenimento Le consiglio di non attendere il divorzio al fine di evitare che la ex moglie possa intentare un azione per il recupero forzoso del credito.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Avv. Di Francesco
A mio parere si rende necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno. A tale riguardo bisogna proporre apposito ricorso al tribunale.
Quanto agli assegni non versati, è opportuno che vengano corrisposti, a prescindere dalla domanda di divorzio.
A disposizione per chiarimenti, porgo cordial saluti
Avv. Marco Rigoni