Divorzio invalido

Inviata da Paolo. 25 set 2019 Divorzio

Un mio amico si sta divorziando. Il mio amico è invalido al 100% e percepisce assegno di invalidità e accompagnamento per una somma totale di circa 1000 euro mensili. Ha una figlia di 16 anni convivente con la madre per la quale la moglie chiede un assegno. Ora mi chiedo come viene calcolato detto assegno? Da aggiungere che dopo la separazione il mio amico non ha più potuto usufruire della casa coniugale in quanto venduta dalla banca ed è andato a vivere in una casa in affitto. Grazie

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

l'obbligo al mantenimento del coniuge affetto da disabilità, nei confronti dell’altro coniuge, assume rilievo, sempre, avendo riguardo alla situazione reddituale e in particolare alla condizione di autosufficienza economica. Non vi è alcuna norma legislativa che “esonera” dal versamento al mantenimento della moglie.
Esistono soltanto pronunce giurisprudenziali, e soprattutto interpretazioni di diritto di alcuni operatori del diritto, che valutando l’esistenza una oggettiva diminuzione reddituale, e analizzando il contesto di vita del soggetto affetto da disabilità, concedono la possibilità di ridurre equamente l’importo...........

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

1267 Risposte

732 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Salve,
Per dare risposta a questa domanda occorre partire dalla lettura della norma che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli in caso di separazione tra i genitori, prevede che ciascuno dei genitori (salvo diversi accordi tra di loro) è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, quando necessario, la corresponsione di un assegno periodico che va determinato considerando:
– le esigenze attuali del figlio;
– il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori e che – è bene ricordarlo – è indipendentemente dalla separazione, impone di far fronte a molteplici esigenze dei figli, che non sono soltanto l’obbligo alimentare, ma vanno estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli lo richieda, di una organizzazione domestica stabile, in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione.
Non esistono dunque dei criteri di calcolo dell’assegno espressamente indicati dalla legge, ma i giudici di solito applicano dei criteri di massima, tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; allo scopo, essi tengono conto sia dei redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi (incluse eventuali rendite finanziare), sia del valore locativo mensile di eventuali proprietà immobiliari, ivi compresa l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale e il numero dei figli a carico e conviventi.
Naturalmente tali criteri sono orientativi in quanto ogni magistrato ha un ampio margine di discrezionalità nel determinare la misura del mantenimento, il cui risultato va personalizzato e adattato alle specificità del caso concreto (come il fatto che, l’assegno sia destinato, oltre che al mantenimento dei figli, anche a quello del coniuge).
È possibile, ad esempio, che il giudice stabilisca un assegno di misura differenziata per ciascun figlio in ragione dell’età e delle specifiche esigenze (di solito secondo un criterio di proporzione inversa all’età).
Assegno di mantenimento per i figli: i modelli di calcolo
Partendo, comunque, dai criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza maggioritaria, alcuni Tribunali hanno elaborato dei loro parametri di calcolo: ad esempio il Tribunale di Firenze, insieme alla Facoltà di Economia, ha elaborato un Modello per calcolare l’assegno di mantenimento (MoCAM), il Tribunale di Palermo, allo stesso scopo, ha elaborato un software pubblico (scaricabile dal sito www.giustiziasicilia.it) e il Tribunale di Monza, ha predisposto nel 2008 delle Tabelle (acquisite quale strumento di riferimento in numerosi fori) che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili risposte alle richieste di mantenimento formulate da parte di uno dei coniugi (sia per sé che per i figli).
Tali tabelle, in particolare, conducono ad un criterio di liquidazione «di massima» di un assegno pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (nella più rara ipotesi di non assegnazione) che, però, potrà essere rispettato, solo dopo un opportunamente soppesato la complessiva situazione patrimoniale evidenziata in giudizio (esempio: mutuo gravante ancora sulla casa coniugale).
Ad esempio, se al genitore collocatario della prole e assegnatario della casa coniugale non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento, la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli potrà prevedere, in una situazione di reddito medio(operaio/impiegato: € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità) e sempre che non vi siano particolari condizioni da valutare (si pensi a proprietà immobiliari, depositi o conti correnti di una certa entità), una quantificazione dell’assegno di questo tipo:
– in presenza di un solo figlio: circa il 25 per cento del reddito;
– in presenza di due figli: 40 per cento del reddito;
– in presenza di tre figli: assegno pari al 50 per cento del reddito.
Si tratta, in ogni caso, di esemplificazioni che, nelle dovute proporzioni, possono applicarsi anche a situazioni di redditi ben più alti. Infatti, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al patrimonio complessivo di entrambi, costituito, oltre che dai redditi di lavoro, da ogni altra forma di reddito o utilità (come ad esempio il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione societaria, altri proventi di qualsiasi natura).
Per dare una risposta più completa occorrerebbe, tuttavia, analizzare in dettaglio la situazione specifica.
Cordialità.
Avv. Giuliana Degl'Innocenti

Studio Legale Avv. Giuliana Degl'Innocenti Avvocato a Pisa

3 Risposte

11 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Divorzio

Vedere più avvocati specializzati in Divorzio

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

Questa domanda esiste già

Per favore, cerca tra le domande esistenti per conoscere la risposta

avvocati 9250

avvocati

domande 19800

domande

Risposte 46900

Risposte