Dl 59/2016 e legge 119/2016
Il decreto legge 59/2016 amdava applicato durante la sua vig Enza? E se il G E non
L'ha fatto cosa succede?
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La domanda è poco comprensibile, dato che il d.l. 59/16 si applica a molteplici casi ed in alcuni le norme si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (30 giugno 2016, n. 119 in G.U. 02/07/2016, n. 153), in altri - ad. es. le vendite - dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in altri ancora - ad es. il progetto di distribuzione - l'entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Occorrerebbe quindi sapere: che tipo di procedura esecutiva sia la Sua, quando è iniziata (pignoramento) e soprattutto qual è il Suo problema
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Ovviamente Lei si riferisce alle modifiche delle norme relative all'esecuzione forzata, in particolare l'art. 532 c.p.c il quale adesso prevede che il G.E. fissa il numero complessivo degli esperimenti di vendita, non superiore a tre. Si, le norme novellate si applicano alle procedure in corso ma attenzione: il succitato art. 532 c.p.c. si applica solo alle procedure esecutive mobiliari e non come affermano anche alcuni siti internet alle vendite immobiliari.
Se un atto del G.E. è in contrasto con la nuova normativa si potrà ovviamente esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
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