Mio padre, rimasto vedovo, si è risposato e dopo il matrimonio ha acquistato un appartamento intestandolo a lui. Noi siamo in sei, fra fratelli e sorelle e, prima di morire, lui e la seconda moglie, hanno fatto nella stessa data due testamenti separati, davanti al notaio, in cui, in uno mio padre donava tutti i suoi beni ad una sola delle mie sorelle con l'usufrutto dell'appartamento alla moglie; nell'altro, la moglie, legando i suoi beni a quelli di mio padre, li donava sempre alla stessa mia sorella. Ora, dopo che la seconda moglie è deceduta, si è aperto ufficialmente il testamento. Chiedo: qual è la quote legittima e quella della donataria? Grazie.
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Egregio signor Eugenio,
è stata lesa la quota di legittima dei fratelli nel primo testamento in quanto la quota del coniuge è pari a 1/4 e ai figli 1/12 ciascuno con aggiunta alla sorella anche la disponibile (1/4)
E' necessario comprendere quando sia deceduto Suo padre e se l'azione di reintegrazione della quota riservata ai legittimari non è prescritta per rispondere anche alla domanda relativa alla successione della seconda moglie.
In ogni caso la seconda moglie se non aveva legittimari poteva disporre dei suoi beni .
Rimango a disposizione per ogni necessità
Cordiali saluti
mi sembra di capire che sia deceduto sia suo padre che la moglie e che entrambi avessero un loro patrimonio . se così è, la moglie se non aveva a sua volta dei figli, ha legittimamente lasciato in eredità i suoi beni a chi voleva e quindi alla vostra sorella; vostro padre invece non poteva privarvi della vostra quota di legittima, quindi potrete proporre a vostra sorella di fare un accordo in modo da non spendere soldi in una lunga causa oppure adirete le vie giudiziarie per ottenere la vostra quota di eredità, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Ritengo che la donazione compiuta da Suo padre verso una delle figlie ( Sua sorella ) possa costituire lesione della legittima. La donazione della moglie di Suo padre , invece, mi pare difficilmente attaccabile sotto quell'aspetto perchè Voi figli non siete legittimari nei confronti della defunta seconda moglie