Dopo la riabilitazione si può ottenere il porto d'armi?
Inviata da Simone. 17 mag 2017
Buongiorno,non ho trovato nessuno che fin ora è riuscito a rispondermi, nel 2002 sono stato condannato per furto militare a 2 mesi poi computa in multa pecuniaria, nel 2010 ho ottenuto la riabilitazione, ora possono rilasciarmi il decreto per il porto d'armi? Grazie anticipatamente spero che qualcuno mi possa aiutare
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Buongiorno,
purtroppo, in conformità al recente orientamento del Consiglio di Stato, ritengo che sia molto difficile ottenere il porto d'armi anche a seguito di riabilitazione.
Sul punto infatti il Consiglio di Stato ha chiarito che "L'art. 43, comma 1, t.u.l.p.s. preclude il rilascio di licenze di porto d'anni, e impone la revoca di quelle già rilasciate, nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati, anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione" (Consiglio di Stato, sez. III, 18/05/2016, n. 2019).
In ogni caso, qualora il reato di cui si discute non rientrasse in una delle ipotesi di cui al sopra richiamato art. 43 t.u.l.p.s., Le segnalo anche l'ulteriore orientamento del Consiglio di Stato, a mente del quale "Ai sensi dell'art. 39, t.u. 18 giugno 1931 n. 773, la commissione di un reato non comporta l'automatico diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi da parte dell'Amministrazione, dovendo essa motivare specificatamente i fatti che si ritengono ancora espressivi della pericolosità e dell' inaffidabilità della persona, tenendo conto, quindi, di un pluralità di elementi significativi, e cioè della non equivalenza, per la diversa funzione, della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, per cui un accertamento di consapevolezza non può essere fatto valere in via esclusiva ed automatica in sede amministrativa; della necessità di procedere ad una concreta prognosi, che tenga conto della risalenza della condanna, della condotta tenuta successivamente al fatto di reato e di elementi eventualmente sintomatici dell'attualità della pericolosità sociale anche in relazione a motivate valutazioni circa fatti pregressi; dell'intervenuta riabilitazione; di eventuali aspettative costituitesi nel tempo anche a fini lavorativi" (Consiglio di Stato, sez. III, 25/09/2012, n. 5095).
Cordialmente
Avv. Giuseppe Perullo
A mio avviso, fermo restando l'eliminazione - attraverso riabilitazione - del carattere ostativo determinata dalla condanna, Il Questore mantiene ampia discrezionalità sulla concessione del porto d'armi, anche basandosi su giudizi probabilistici fondati, a loro volta, su circostanze di fatto.
In buona sostanza, la riabilitazione da Lei ottenuta può non essere decisiva ai fini di una valutazione positiva dell'autorità amministrativa.