Salve, mio padre quasi 10 anni fa ebbe, tramite cessione, le quote dell'azienda di suo padre. Vari screzi hanno messo contro mio padre e mio nonno e adesso mio nonno si appella, tramite un'avvocato, all'incapacità di intendere e di volere, dicendo che al momento (10 anni fa) della cessione lui accusava questa incapacità. Io sono inesperto in materia, sono uno studente, però chiedo per favore una delucidazione, ovvero dopo quanto ci si può appellare a questa incapacità?. Io ricordavo 5 anni sia per cessione di immobili che quote aziendali. Grazie in anticipo per l'eventuale risposta!
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Gentile Giuseppe,
Nel caso come prospettato da lei se suo nonno non è stato interdetto probabilmente ha eccepito l'incapacità transitoria prevista dal dall'art..428, se così è allora il termine per proporre l'azione di annullamento è di cinque anni dal compimento dell'atto, e questa può essere proposta dall'interessato o dai suoi eredi o aventi causa, ma non,nel caso del contratto, dall'altro contraente.
Avv. Marina Ligrani
Preg.mo Giuseppe Alex Interdonato,
latto posto in essere in stato di incapacità di intendere e volere è sempre annullabile: l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui c’è stato il compimento dell’atto.
Per quanto riguarda i contratti, che sono sempre atti bilaterali, sono annullabili solo se si dimostra la malafede dell'altro contraente, ovvero suo padre, che consiste nella consapevolezza che quest'ultimo abbia della menomazione dell'altro nella sfera intellettiva e volitiva; di tale malafede uno degli indici rivelatori può essere costituito dal pregiudizio effettivo o potenziale arrecato dal contratto al soggetto incapace.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Avv. Laura Fagotto
Egregio Sig. Internato, la prescrizione si calcola in 5 anni a far data dalla conoscenza del vizio del consenso.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli