Dovrò dare un assegno di mantenimento a mia moglie?
Inviata da Marco. 26 nov 2015
Sono sposato da 7 anni e non abbiamo figli, lei lavora e io pure, lei ha una casa di proprietà che ho pagato io ed anche io ho una casa. Lei ha una macchina comprata da me, io no. Non abbiamo altri beni, in una causa giudiziale io dovrei dargli un assegno di mantenimento?
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Buongiorno Marco,
l'assegno di manteniimento costituisce una forma di contribuzione economica giustificata dal perdurare dell'obbligo di assistenza materiale al coniuge economicamente debole, anche dopo la separazione.
Per ricevere un assegno di mantenimento devono sussistere dei presupposti. A parte la formale istanza in sede di contenzioso, esso viene concesso a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione qualora questi non sia titolare di adeguati redditi propri. Nel determinare l' adeguatezza dei redditi si tiene conto non solo delle "entrate", ma anche delle "uscite" che il coniuge richiedente l'assegno è chiamato a sostenere.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Avv. ti Mele e Tinti (Bologna)
Gent.mo Marco,
da quanto scrive sembrerebbe di no: con la separazione, sia consensuale che giudiziale, vengono meno i doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane il dovere di assistenza materiale per quel coniuge che risulti privo di propri redditi o comunque i cui redditi siano insufficienti per adempiere alle proprie necessità e per mantenere il tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
Nel caso in cui, nel corso della separazione giudiziale, venisse accertata una consistente differenza tra i rispettivi teneri di vita, potrebbe dunque essere richiesto dal Giudice la corresponsione di un assegno che consenta di parificare questa differenza.
La Cassazione, tuttavia, è intervenuta da ultimo in un caso simile al Suo, stabilendo che l’assegno non è dovuto quando il coniuge abbia un lavoro o sia comunque in grado di lavorare (Cass. 11870/2015).
Discorso a parte va fatto in caso di addebito della sentenza ad uno dei due coniugi. In ipotesi se la separazione dovesse essere addebitata a Sua moglie, a prescindere dalla presenza dei requisiti per ottenere l’assegno, questo non sarebbe comunque dovuto. Se, invece, la separazione dovesse essere addebitata a Lei il giudice potrebbe stabilire la corresponsione di un assegno in favore di Sua moglie.
Quello che mi sento di consigliarLe è di lavorare per addivenire ad una separazione consensuale.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti invio cordiali saluti
In verità, in questi casi, a prevalere è sempre l’analisi del confronto tra i due tenori di vita condotti dai coniugi prima e dopo lo scioglimento del matrimonio. Perché, se a seguito della separazione o del divorzio, le condizioni si equivalgono e non c’è modo di stabilire se l’uno “stia meglio” dell’altro, allora si annullano anche gli obblighi di versamento dell’assegno di mantenimento. Insomma la partita finisce in “pareggio”.
Se prima della separazione la donna si occupava del ménage familiare, badando alla casa e alle faccende domestiche, mentre il marito lavorava, non può dopo lamentarsi di non poter procurarsi i mezzi per tenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio se ha ancora una capacità produttiva legata all’età o alla preparazione/specializzazione. E non può di certo gravare sulle spalle dell’uomo che è senza lavoro. E allora sul piatto della bilancia le due posizioni si equivalgono: due disoccupati, ma lui involontariamente e lei per scelta, nonostante sia ancora in età di produrre reddito.
Questo fatto non passa inosservato alla Cassazione che rigetta ogni richiesta di mantenimento avanzata dalla donna nella sentenza n. 11870/15 del 9.06.2015 già richiamata dal collega che mi ha preceduto.
Salve,
con una recentissima sentenza, la 11870/2015, la Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui vi sia una separazione fra coniugi, senza figli, e il coniuge sia in grado di lavorare o abbia un lavoro, non è dovuto alcun assegno di mantenimento al coniuge. Nel caso di specie, basandomi sul diritto e le recenti pronunce della cassazione, molto restrittive verso l'assegno di mantenimento, direi che sua moglie, già intestataria di un immobile, presumo lavoratrice o abile al lavoro, non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento.
Questo almenochè non risulti un suo addebito della separazione (ma in questo caso sarebbe più un risarcimento), oppure risulti una sostanziale differenza tra i vostri redditi e tenori di vita. In tal caso sarà dovuto solo un assegno che integri tale differenza consentendo a sua moglie di mantenere invariato il tenore di vita.
Confido di esser stato esaustivo e completo,
Restiamo a sua disposizione per chiarimenti,
Studio Legale Scavo
Gentile Marco,
La conservazione di un "tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza", rappresenta la finalità propria dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. prevede il riconoscimento,in sede di separazione, laddove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione; e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tanto risulta un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato del versamento dell'assegno di mantenimento.
Ciò detto, bisognerebbe, nel suo caso, valutare il tenore di vita, appunto, così da poter determinare , in ragione degli introiti d'ognuno se sussiste la necessità di dover integrare con il versamento dell'assegno, le liquidità di sua moglie.
Tanto, naturalmente, al netto di una separazione con addebito.
Egregio Sig. Marco,
per rispondere al suo quesito, sarebbe necessario sapere quali sono i redditi suoi e di sua moglie.
L'assegno di mantenimento, infatti, costituisce una forma di contribuzione economica giustificata dal perdurare dell'obbligo di assistenza materiale al coniuge economicamente debole, anche dopo la separazione.
In altre parole, il Giudice accerta il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e verifica se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente l'assegno, gli permettono di conservare il medesimo tenore di vita; in caso negativo, il Giudice compara i redditi di ciascun coniuge al momento della separazione e decide l'ammontare dell'assegno.
Ovviamente la separazione non deve essere addebitabile al coniuge che richiede il mantenimento.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Avv. Lucilla Navarra
Buonasera Marco.
In caso di separazione, il mantenimento del coniuge viene stabilito sulla base di tre presupposti: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri (per reddito si intende denaro, beni immobili, introiti di locazioni, crediti esigibili, risparmi, disponibilità della casa coniugale, partecipazioni in società, titolarità di aziende etc), la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
In concreto, il Giudice accerta il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e verifica se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno; in caso negativo, il Giudice compara i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione e decide l'importo che dovrà essere versato.
Distinti saluti.
Avv. stab. Rossana Delbarba
Gentilissimo Marco,
sarebbe opportuno che specificasse, anche rispettivamente, i redditi rispettivi Suoi e di Sua moglie.La debenza dell'assegno di mantenimento spetta infatti al coniuge economicamente piu' debole fermo restando che tale diritto decade se al coniuge che ne avrebbe diritto viene addebitata la separazione con sentenza c.d definitiva.
Attendo Sue cortesi specificazioni.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)