Sono un dirigente di un'amministrazione pubblica. Un mio dipendente, già fruitore di permessi (3 gg./mese) in quanto gli sono stati riconosciuti i benefici della L. 104 per assistenza a parente disabile, ha chiesto anche l'esenzione dal lavoro notturno. Nella considerazione che il dipendente ha la stessa residenza del parente disabile (Sardegna) ma lavora in Sicilia, che già in passato la P.A. ha rifiutato la domanda di trasferimento (provvedimento peraltro oggetto di ricorso, rigettato, da un TAR) e che il dipendente fruisce di alloggio nella sede di lavoro che usa abitualmente, chiedo se, conformemente allo spirito della legge, posso esimermi dal concedere al richiedente l'esonero dal lavoro notturno visto che, verosimilmente per motivi "geografici" e tempi correlati alla distanza, non potrebbe comunque garantire un'assistenza immediata e adeguata al disabile.
Personalmente, visto il caso specifico, ritengo vi sia il pericolo di uso strumentale e opportunistico della normativa.
Grazie e saluti!
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Egr. Sig. D.,
la normativa vigente prevede che i lavoratori i quali "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104", non possono essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno. Si tratta di interpretare la locuzione "a carico": il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009, fornisce alcune precisazioni rifacendosi alle indicazioni di tale legge, che pur non tratta di lavoro notturno, sostenendo che la definizione "a carico" vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla normativa sulla concessione dei permessi lavorativi. Pertanto il disabile va considerato “a proprio carico” anche si fini dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza. Sotto questo profilo potrebbe Lei avere quindi ragione.
Occorre però considerare che lo stesso Ministero riprende le indicazioni della Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 9, adottando il principio che "tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità."
Va ricordato che l’INPS non ha mai precisato i concetti di "sistematicità" e “adeguatezza”, lasciano quindi ampio margine interpretativo alla proprie sedi periferiche e ai datori di lavoro. Sarebbe opportuno che Lei facesse prima una ricerca sulle prassi locali.
Egregio Dr. Davide D.,
concordo nel ritenere che il mutamento dell'orario di lavoro, se richiesto ai sensi della Legge 104 (come nel caso rappresentato) non può essere accordato vista la situazione di fatto del dipendente (lavoro in Sicilia e deve accudire un parente in Sardegna). Potrebbe essere utile verificare che la situazione di fatto sia ancora così.
Cordiali saluti,
Avv. Antonella Lopopolo