Buongiorno.
Vi pongo il mio questito: sono legalmente separato, con sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, dal Gennaio 2015.
La separazione è stata addebitata alla mia ex-moglie, con la conseguente condanna al pagamento, in mio favore, di una notevole somma. Ma a tuttoggi, nonostante le sia stata recapitata la notifica di questa sentenza, con l'ingiunzione del pagamento, dopo un anno e mezzo la mia ex non ha ancora provveduto a questo pagamento.
Tra l'altro, in questo momento la mia situazione economica è davvero precaria, e ho assoluta necessità di ricevere quella somma.
Quindi, volevo chiederVi: adesso posso denunciare in sede penale la mia ex-moglie, per non aver adempiuto a questo obbligo di legge?
In attesa di ricevere una Vostra risposta, Vi ringrazio.
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Buonasera, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale costituisce reato ai sensi dell'art. 570 del codice penale. Pertanto, può presentare querela nei cofnronti della sua ex moglie. Il mio studio si trova a Roma, quartiere Eur, e si occupa prevalentemente dei diritto di famiglia e penale per cui, se vuole, posso assisterla.
Distinti saluti.
Avv. Alberto Alvazzi del Frate
Le consiglio di continuare con l'azione di recupero, magari con pignoramento presso terzi e richiedendo accesso, a mezzo del suo Legale, alle banche dati pubbliche e potrebbe anche iscrivere ipoteca su eventuali proprietà di sua moglie, in modo da risultare creditore privilegiato. Consideri che la trascrizione è a tassa fissa poichè il titolo (separazione) è esente.
Non ritengo, in base alle sue informazioni che possa configurasi la fattispecie di reato di cui all'art. 570, comma 1, c.p.in quanto non è sufficiente l'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma bisogna anche accertare gli ulteriori elementi costitutivi del reato: l'inadempimento deve infatti essere ricollegabile ad una volontà inadempiente direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale della famiglia.
Egregio Sig. Edoardo,la denuncia puo'essere proposta se sono stati compiuti atti dolosamente volti ad impedire la riscossione dei Suoi crediti.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli