Buongiorno, mia madre possiede una percentuale di immobili e terreni boschivi ereditati dal padre da piu' di 20 anni, stanca di pagare le tasse per qualcosa di cui non usufruisce, ha chiesto ai fratelli di accettare la sua quota in donazione, ma loro rifiutano.
So che si può rinunciare al possesso anche senza l'assenso dei fratelli, ma non ho capito se ci si deve rivolgere ad un notaio oppure ad un legale.
il notaio dice che si poteva nel termine dei 10 anni, ma la cassazione 3819/2015 dice che chiunque puo' rinunciare al possesso di un immobile, anche in favore dello stato, e non indica limiti di tempo.
a chi ci si deve rivolgere?
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Occorre distinguere la rinuncia all'eredità da quella al diritto di proprietà.
La prima è ammissibile solo finché l'eredità non sia stata accettata, espressamente o tacitamente, e pertanto, nel Suo caso, non è più praticabile.
E' però possibile la rinuncia al diritto di proprietà, con atto pubblico ricevuto da notaio o scrittura privata con sottoscrizione autenticata. La rinuncia in questione è soggetta a trascrizione ex art. 2643, n. 5) cod. civ., e comporta acquisto della proprietà in capo allo Stato, ex art. 827 cod. civ..
E' preferibile che il legale sia esperto in materia di contratti ovvero rivolgersi ad un notaio.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
Avv. Nicola Sansone
La rinuncia all eredità è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni, ma la rinuncia alla proprietà consiste in un atto unilaterale che non ha bisogno di accettazione da parte degli altri comproprietari, si fa davanti ad un notaio e non mi risulta sia soggetto a termini di prescrizione.
avv. Moriero - Genova
Il termine di 10 anni si riferisce all'istituto della rinuncia all'eredità e non mi sembra applicabile alla vicenda in questione.
Sua madre può dunque rinunciare alla proprietà dell'immobile. L'atto deve essere formalizzato da un Notaio ed è soggetto a trascrizione.
Cordialità
Avv. Alessio Scatigna