Pochi mesi prima del decesso, mio padre ha donato a degli enti benefici il 70% dei suoi depositi bancari mediante la stipula di polizze vita a premio unico.
Non possedendo beni immobili ed avendo lasciato ai tre eredi il restante 30%, si può ipotizzare una lesione della quota legittima con la conseguente proposizione di un'azione di riduzione nei confronti di queste associazioni?
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Gentile Salvatore,
Nel nostro ordinamento ci sono persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità cd. legittima o altri diritti nella successione, detti LEGITTIMARI. Legittimari sono coniuge, figli e ascendenti.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Ergo, la risposta al suo quesito è affermativa e i legittimari possono agire proponendo azione di riduzione nei limiti della quota di legittima lesa.
Per ogni ulteriore delucidazione rimango a Sua disposizione.
Cordiali Saluti
Dott.ssa Katiuscia Castorino per Avv. Enrica Anerdi
Occorre verificare facendo la stima di tutto il patrimonio, prima delle donazioni, calcolare la vostra quota di riserva, e se ciò che avete ricevuto non è sufficiente, è possibile agire con l'azione di riduzione.
Resto a disposiizone
Si può sicuramente agire per lesione. Tuttavia la compagnia - ma bisogna preventivamente leggere bene la polizza - prima di liberare le somme dovrebbe verificare la presenza di eredi legittimi. Pertanto sarebbe opportuno via racc. a/r intanto far presente tale circostanza alla compagnia e comunque agire in giudizio.
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Ritengo di dover aggiungere che, nel caso in cui le somme non siano state ancora riscosse dagli enti di beneficenza, sarebbe opportuno richiedere un sequestro ante causam delle somme anzidette, in relazione alla quota di Sua spettanza.
Avv. Alfredo Guarino
Napoli
La stipulazione delle polizze potrebbe essere considerata una donazione indiretta: perciò se la donazione indiretta compiuta dal defunto lede i diritti dei legittimari, questi hanno diritto di agire a loro tutela.
Può agire in riduzione poiché il pagamento del premio costituisce una donazione indiretta. Si deve dunque considerare per il calcolo della lesione l'ammontare del premio versato.