Buongiorno la mia famiglia è costituita da padre madre e due figli. La famiglia è in lite ed è spaccata a metà (senza ufficializzare separazioni o divorzi) un genitore ed un figlio per parte.
Recentemente è mancato mio papà a cui circa due anni fà avevo versato un'ingente somma per l'acquisto della casa di famiglia. Al momento della verifica di quanto presente nel conto corrente della somma versata non esiste più traccia. Il sospetto è che sia stato messa nelle disponibilità di mio fratello che nella lite si era schierato dalla sua parte.
Qual'è il periodo retroattivo in cui è possibile recuperare i beni nell'asse ereditario ? La procedura di recupero passa attraverso una causa civile ?
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Egregio Signor Roberto,
innanzi tutto dovrà provare di aver erogato a suo padre la somma per l’acquisto della casa famigliare e l’accordo per cui suo padre le doveva restituire la somma. Se non riuscisse a provare detto accordo e sempre con la prova di aver erogato la somma si potrebbe valutare altre azioni (come la nullità della donazione e con azione di riduzione richiedere la parte di eredità a Lei spettante. La prescrizione di tale azione è quella ordinaria decennale dall'apertura della successione, (ma in alcuni casi - secondo il criterio generale dell'art. 2935 c. c. - la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il diritto). Prima dell’azione giudiziale si dovrà ricorrere alla mediazione obbligatoria per materia.
Sono a disposizione per ogni chiarimento.
Egregio Signor Roberto
dovrà provare di aver erogato a suo padre la somma per l’acquisto della casa famigliare e l’accordo per cui suo padre le doveva restituire la somma. Se non si riuscisse a provare detto accordo e sempre con la prova di aver erogato la somma si potrebbe valutare altre azioni (come la nullità della donazione e con azione di riduzione richiedere la parte di eredità a Lei spettante. La prescrizione di tale azione è quella ordinaria decennale dall'apertura della successione, (ma in alcuni casi - secondo il criterio generale dell'art. 2935 c. c. - la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il diritto). Prima dell’azione giudiziale si dovrà ricorrere alla mediazione obbligatoria per materia.
Sono a disposizione per ogni chiarimento.
Egregio Signor Roberto,
innanzi tutto dovrà provare di aver erogato a suo padre la somma per l’acquisto della casa famigliare e l’accordo per cui suo padre le doveva restituire la somma. Se non si riuscisse a provare detto accordo e sempre con la prova di aver erogato la somma si potrebbeto valutare altre azioni (come la nullità della donazione) e con azione di riduzione richiedere la parte di eredità a Lei spettante. La prescrizione di tale azione è quella ordinaria decennale dall'apertura della successione, (ma in alcuni casi - secondo il criterio generale dell'art. 2935 c. c. - la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il diritto). Prima dell’azione giudiziale si dovrà ricorrere alla mediazione obbligatoria per materia.
Sono a disposizione per ogni chiarimento.
Egregio Signor Roberto,
innanzi tutto dovrà provare di aver erogato a suo padre la somma per l’acquisto della casa famigliare e l’accordo per cui suo padre le doveva restituire la somma. Se non si riuscisse a provare detto accordo e sempre con la prova di aver erogato la somma si potrebbe valutare altre azioni (come la nullità della donazione e con azione di riduzione richiedere la parte di eredità a Lei spettante. La prescrizione di tale azione è quella ordinaria decennale dall'apertura della successione, (ma in alcuni casi - secondo il criterio generale dell'art. 2935 c. c. - la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il diritto). Prima dell’azione giudiziale si dovrà ricorrere alla mediazione obbligatoria per materia.
Sono a disposizione per ogni chiarimento.
Egregio Signor Roberto,
Lei innanzitutto dovrà provare di aver erogato a suo padre la somma e che tale somma doveva essereLe restituita, con relativo accordo da parte del padre, o si potrebbe valutare l'azione di nullità della donazione se sussistessero i presupposti e quindi potrà iniziare l'azione di riduzione il cui termine è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale dall'apertura della successione ( e in alcuni casi - secondo il criterio generale dell'art. 2935 c. c. - la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il proprio diritto ). Se la mediazione civile obbligatoria non dovesse risolvere la situazione si dovrà ricorrere al giudice.
A disposizione per ogni chiarimento
si potrebbe retrocedere sino al limite della prescrizione di 10 anni
Sarà necessaria una causa di azione di riduzione per il caso si trattasse di donazione in lesione di legittima
Tuo padre potrebbe aver donato le somme da te trasferite a lui a fratello, Se dagli estratti conto è possibile verificare il passaggio , potrai chiedere che i detti importi siano considerati rientranti nell'asse ereditario . Ciò ovviamente ha un senso se tuo fratello ha dei beni su cui puoi agire per recuperare le somme . Ovviamente con una azione legale ti sarà possibile tentare il recupero, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento