Buongiorno, mio padre vorrrebbe fare rinuncia all'eredità di sua madre.
Noi figli siamo d'accordo e vorremmo rinunciare con lui.
Ci chiediamo però se anche nostri figli minorenni (pronipoti) debbano fare la richiesta di rinuncia.
Vorrei precisare che mio padre ha altri fratelli che non rinunceranno e che quindi divideranno l'eredità tra loro.
grazie
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Buongiorno,
presumo che Sua nonna sia morta senza lasciare testamento e si è quindi aperta la successione legittima.
Se suo padre rinuncia alla eredità materna, subentrate Voi figli per rappresentazione e, nel caso rinunciate anche Voi, ad esser chiamati all'eredità saranno i Vostri figli. In quanto minori, tuttavia, questi possono accettare soltanto con beneficio di inventario, quindi rispondendo degli eventuali debiti del nonno nei soli limiti del valore della quota ereditata. Naturalmente se già sapete che il patrimonio ereditario è costituito sostanzialmente da sole passività, non vale la pena che i minori accettino l'eredità. Occorrerà in tal caso fare istanza al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione a procedere con la rinuncia, dovendo Voi genitori che ne siete i legali rappresentanti dimostrare che tale scelta risponde al loro interesse.
Se vuole, resto a Sua disposizione per illustrarLe più dettagliatamente l'iter da seguire o per eventuali chiarimenti.
Saluti cordiali.
Avv. Agata Cavallo
La mossa migliore si fa solo dopo aver capito come è formata la massa ereditaria e se ci sono debiti. Se i debiti sono ingenti lasciate perdere e rinunciate in gruppo. Se io non so come sia la massa non posso darvi risposte di buon gusto
Buongiorno,
Potete rinunciare sia voi che vostro padre, per i vostri figli dovete fare istanza al Giudice Tutelare.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
Buongiorno,
premesso che l'art. 471 c.c. sancisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con il beneficio d'inventario, in caso di rinuncia all'eredità, al soggetto che rinuncia subentrano i suoi discendenti in base al cosiddetto principio della rappresentazione (art. 467 c.c.).
Se ha necessità, anche solo per una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo