Mio padre morendo ha lasciato eredi due figli e la moglie, quest'ultima con potere di usufrutto su immobili. Io figlio voglio cedere tutte le mie quote di legittima a mia sorella per disfarmi dell'intera eredità a me spettante. Alla morte di mia madre la sua parte di eredità verrà divisa tra i figli? E se è così per evitare che io erediti di nuovo parte dei beni cosa devo fare? Basta che mia madre rediga un testamento indicando come erede solo mia sorella?
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Buongiorno,
Lei in quanto figlio è erede legittimario e per legge ha diritto ad una quota di patrimonio ereditario dei suoi genitori. Se non vuole accettare l'eredità basta semplicemente che vi rinunci al momento dell'apertura della successione ereditaria (la successione si apre al momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta). Non può rinunciare all'eredità di sua madre finché questa è ancora in vita perché un eventuale patto in tal senso è nullo per il nostro ordinamento.
Se lei rinuncia nel caso di suo padre l'eredità si devolve a sua sorella e a sua mamma; quando invece si aprirà la successione di sua mamma lei potrà rinunciare anche a quella e l'eredità sarà devoluta a sua sorella.
Mi rendo conto che la materia è complessa, se può servire rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Avv. Giulia Solenni
Lei può cedere le quote a sua sorella, tuttavia in caso di morte di sua madre, siccome lei è un erede legittimario cui la legge riserva una quota, viene chiamato all'eredità, e non può rinunciare prima della morte, ma può farlo solo dopo. Un testamento fatto in favore solo di sua sorella sarebbe dunque invalido. Resto a disposizione
Buongiorno. Lei in qualità di figlio è erede necessario e quindi certamente alla morte di sua madre sarà chiamato alla eredità e diverrà erede. Alla morte della mamma potrebbe rinunciare all'eredità, ma ciò potrebbe significare che subentrino nel diritto ( per diritto di rappresentazione), i suoi figli, od in mancanza i nipoti. Il testamento con il quale sua mamma dispone di lasciare tutto alla figlia ( ovvero a sua sorella), è impugnabile dagli aventi diritto ( e cioè Lei) in quanto lede i suoi diritti di legittimario. Certo è che se nessuno impugna il testamento decorso il termine di legge ( 10 anni), a mio avviso raggiunge il suo scopo. Tenga comunque presente che se il motivo della rinuncia all'eredità è quello di evitare che i creditori possano aggredire i beni ereditati, la legge ha disposto "correttivi" a loro favore. Spero di essere stata chiara. Saluti. Angela Galavotti
Buonasera,
dovrà e potrà rinunciare all'eredità di sua madre solo alla morte di quest'ultima prima qualunque atto in tal senso sarebbe nullo.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
Buongiorno,
non è possibile rinunciare preventivamente all'eredità. Quindi o vi rinuncia dopo l'apertura della successione oppure sua mamma potrà fare testamento lasciando tutto a sua sorella. All'atto dell'apertura e pubblicazione del testamento potrà dichiarare davanti al Notaio di non voler impugnare il testamento (cd acquiescenza alla successione) rinunciando quindi a qualsiasi pretesa e/o azione.
avv. Diego Perini
Egr. Luigi,
alla morte di sua madre , per non ereditare al sua quota di legittima, dovrà rinunciare all'eredità lei può rinunciare all'eredità.
Avv. Luciana Iannielli
Buongiorno,
In merito alla sua richiesta, relativa alla devoluzione dell'eredità al momento del decesso di sua madre, le riferisco che quale figlio é considerato erede leggittimario e pertanto, qualora lei non volesse ricevere dette quote al momento dell'apertura della successione, vi sono due soluzioni alternative. Sua madre potrebbe fare testamento in favore di sua sorella oppure potrebbe procedere, in vita, ad una donazione dell'immobile mantenendosi l'usufrutto.
Qualora, invece, lei volesse aspettare l'apertura della successione, per poi rinunciare all'eredità, la informo che il passaggio delle quote a sua sorella avverrà solo nell' ipotesi in cui lei non abbia figli.
Cordialmente
Avv. Tatiana Blazincic
Buongiorno, quanto all'eredità di Suo padre dipende se questa é già stata accettata oppure ed in tal senso Le rilevo che anche fatti concludenti (come dare mandato ad un agenzia immobiliare per la vendita di un immobile ereditato, vengono considerati tali) danno luogo ad accettazione tacita di eredità. Se non vi fosse ancora stata accettazione può recarsi presso il Tribunale del luogo nel quale suo padre è morto e compilando il modulo dichiarare di rinunciare alla Sua quota, la Cancelleria preposta curerà le incombenze ed a Suo carico vi saranno le spese per eventuali registrazioni in Conservatoria se la Sua quota di legittima comorendeva immobili o porzioni di essi (in alternativa il procedimento può essere eseguito da un Notaio).
Quanto alla futura quota di legittima alla morte di Sua mamma il procedimento sarà lo stesso.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi.
Distinti saluti.
Avv. Giulia Caré
Cedere le quote di eredità e rinunciare all'eredità hanno significato e valore giuridico diverso. Per liberarsi dall'eredità deve rinunciare alla stessa, se le conviene e può farlo solo alla morte dei suoi dante causa ossia di sua madre e di suo padre. Se ha bisogno di spiegazioni mi contatti
Buongiorno,
L'unico modo per evitare di avere l'eredità di sua madre in senso integrale (crediti, debiti e beni) è fare, dopo la morte della stessa, una rinuncia all'eredità presso il Tribunale competente (ossia quello del luogo di apertura della successione ovvero quello del luogo in cui sua madre è deceduta). Tale denuncia verrà poo tegistrata, a cura del Tribunale, ed andrà trascritta, se vi sono beni immobili, presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (vecchia Conservatoria) a Sua cura e spese.
La rinuncia all'eredità può essere fatta anche davanti ad un Notaio che poi curerà tutti gli adempimenti con costi maggiori chiaramente rispetto al Tribunale.