Evitare l'obbligo di mantere un genitore

Inviata da S.. 24 feb 2018 Mediazione familiare

Buongiorno,
Vi scrivo per capire se sia possibile non avere l'obbligo di dover mantere o addirittura dover ospitare un genitore in caso di suo disagio economico. Mi spiego meglio, mio padre è sempre stato un uomo che non ha mai fatto nulla in casa e fuori casa, durante il matrimonio ha lavorato poco e niente, e sempre per sua volontà. Quando sono nata era tossicodipendete e ha fatto passare brutti anni alla nostra famiglia,dopodiché ha fatto vari reati non di grande entità e oltre a non aver quasi mai lavorato ha continuato a fare uso di cannabis in maniera quotidiana. Lasciatosi con mia madre è andato via in un altra regione e i primi mesi ero io a mandargli anche i soldi, nonostante sapessi che era un uomo pieno di vizi e i soldi li buttava. Dopo anni ho saputo che ha continuato e continua a perpretrare nei suoi comportamenti illeciti e anche più gravi di quelli di prima. La mie paure sono due: la prima che se gli intentano cause o altro a causa dei suoi reati possono rivalersi su di me? La seconda, lui comunque non lavora e già adesso so che non vive un granché bene, io ho 3 figli non lavoro ma sono sposata. Come posso tutelarmi se un giorno gli viene in mente di chiedermi di dargli un mantenimento economico o di farlo vivere con noi? Cosa che non voglio assolutamente in quanto tutto quello a cui è arrivato ora è a causa dei suoi comportamenti da nullafacente e delinquente. Chiedendo il cambio del cognome mi tutelerei su questo fronte?..o cosa è possibile fare riguardo ciò? Sono molto preoccupata per l'economia della mia famiglia in quanto lavora solo mio marito e abbiamo tre figli da mantenere, così come non potrei tollerare che vivesse da noi in quanto usando sostanze stupefacenti non è una persona che voglio vicino ai miei figli. Scusate la lughezza della richiesta ma volevo spiegare al meglio le mie ragioni.
Grazie

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Gentile Signora,
il diritto agli alimenti è legato alla prova di stato di bisogno e alla impossibilità del richiedente con apposita azione giudiziale di provvedere, in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante un'attività lavorativa.. Lo stato di bisogno viene valutato in relazione alle sue effettive condizioni tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il richiedente dispone. Non vi è certo alcun obbligo di ospitare in casa il genitore.
Sicuramente il cambio di cognome non ha alcuna attinenza sull'eventuale ( riconosciuto) obbligo alimentare. Al momento della successione potrà valutare l'accettazione con beneficio di inventario o la rinuncia all'eredità fermo restando che dovranno in questo caso e opportunamente rinunciare anche i suoi figli.
Cordiali saluti

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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Se non ha un minimo di pensione e il coniuge manca o non provvede, potrebbe intentare una causa verso i figli per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare (non assegno di mantenimento) qualora si trovi in stato di bisogno, ovvero nell'incapacità di provvedere da sé al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. È chiaro che il Giudice prima di decidere e di quantificarne l’importo valuta anche le possibilità economiche dei figli. L’assegno alimentare differisce da quello a titolo di mantenimento in quanto il primo è commisurato a quanto necessario per far fronte alle necessità primarie dell'esistenza (come vitto, alloggio, cure, vestiario), con riguardo alla posizione sociale dell'avente diritto, inoltre è commisurato sia alle esigenze del beneficiario che alle condizioni economiche del somministratore ex art. 438 c.c.

Studio Legale Roma Avvocato a Roma

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Il cambio del cognome, qualora effettuato, non avrebbe alcuna conseguenza sull’obbligo alimentare, che comunque permarrebbe al verificarsi dei presupposti che Le ho detto.

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