Fallimento lavorativo

Inviata da Emiliano. 22 apr 2020

Buongiorno la ditta in cui lavoravo è fallita e subentrato il curatore fallimentare che mi ah licenziato dopo sei mesi in tutto questo lasso di tempo non o percepito nulla e non o neanche potuto lavorare vi Chievo se ci sono dei fondi che mi possono sanare tutto questo tempo perso a stare fermo grazie mille

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Buongiorno in riferimento al Suo quesito deve presentare la richiesta di insinuazione al passivo del fallimento al fine di ottenere il pagamento di tutte gli importi omessi a titolo di retribuzione, differenze retributive, straordinari, tfr e altri emolumenti . In caso di massa attiva del fallimento non in grado di coprire i relativi importi, Lei può contare sull'insinuazione al fondo di garanzia INPS per ricevere le ultime tre mensilità e il tfr, fermo restando che non siano stati già erogati.
Sul tfr verifichi se le somme sono state accantonate presso il fondo di tesoreria INPS per la quale corresponsione è necessaria la semplice richiesta all'ufficio INPS preposto.
Per quanto riguarda forme di assistenza c'è solo la Naspi che può essere richiesta entro il termine di giorni 68 dal licenziamento, pertanto deve verificare se il predetto termine è trascorso o meno per formalizzare la relativa richiesta all'INPS.
A disposizione per chiarimenti. Saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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E' previsto un fondo di garanzia IMPS che provvede a pagare le ultime tre mensilità e il TFR.

Studio legale Avv Silvia Spicchi Avvocato a Firenze

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Gentile Signor Emiliano
La legge 29 maggio 1982, n. 297, all'art. 2, 1° co., prevede espressamente che è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", con lo scopo di "sostituirsi" al datore di lavoro in caso di "insolvenza del medesimo" nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, 1° co., D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato ( tra le altre) a procedura di fallimento, il lavoratore dipendente o i suoi aventi diritto, può ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del suddetto fondo, dei crediti di lavoro, diversi dal trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura di fallimento. Qualora avesse necessità di ulteriori chiarimenti, La invito a contattarmi. Cordialmente. Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Egr. Sig. Emiliano,
contatti un legale per farsi assistere in tutta la procedura.
Lei è legittimato al recupero del credito.
In queste situazioni Le tempestiche sono molto importanti non esiti ulteriormente.
Sono a Sua disposizione.
Può reperire i miei contatti o tramite piattaforma o digitando il mio nominativo su internet.
Cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)

Studio Legale Panzitta Avvocato a Vanzago

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Perché non ha chiesto la disoccupazione?

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Avrebbe dovuto entro 68 gg. dalla ricezione della lettera di licenziamento chiedere la NASPI all'INPS, a valere per il periodo successivo al licenziamento, sino alla rioccupazione.
Invece durante la sospensione del rapporto per fallimento, purtroppo non ha diritto a nulla.
Avrebbe dovuto attivarsi affinchè il Curatore sciogliesse prima il contratto, mettendolo in mora affinché il Giudice gli desse un termine non superiore a 60 gg. per licenziarla.

Avv. Elena Brambilla Avvocato a Milano

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Gent.mo sig. Emiliano, le può richiedere le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, e ogni altra pretesa economica, mediante l’insinuazione a passivo del fallimento. Dopo di che può accedere ad un fondo dell’INPS che le dara’ modo di avere le ultime tre retribuzioni e il trattamento di fine rapporto. Cordiali saluti

Studio Legale Politi Avvocato a Pietrasanta

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Buongiorno,
Si insinui nel passivo del fallimento perchè è creditore privilegiato.
Se non c'è la liquidità per pagarla potrà fare istanza all'INPS
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze

Studio Avvocati Pepi Avvocato a Firenze

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Salve si certo presso l inps
E ha necessità mi contatti tramite piattaforma il nostro studio e specializzato

Cordialita

Avv Adriana Satta

Studio legale Avv. Adriana Satta Avvocato a Nuoro

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Buongiorno,
per ottenere il pagamento deve depositare domanda di ammissione allo stato passivo a mezzo pec (può farla lei direttamente o a mezzo avvocato). Dopo la sua istanza di ammissione vi sarà un’udienza per la formazione dello stato passivo. Se la sua istanza sarà ammessa in tale udienza potrà fare istanza per il pagamento al fondo di garanzia INPS che coprirà le ultime 3 mensilità lavorative e il tfr. Se le servisse aiuto per la redazione dell'istanza o per altri chiarimenti mi contatti anche attraverso piattaforma.
Con i migliori saluti
Ruggero Petrelli

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli Avvocato a Genova

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Buonasera,
Lei è creditore privilegiato e deve insinuarsi nel fallimento entro il termine indicato nella lettera che le ha inviato il curatore.
Cordialità.
Avv. Paola Federici

Avv. Paola Federici Avvocato a Roma

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