Lo zio di mia moglie (fratello della madre) chiede un mutuo in banca, per la ricostruzione di una seconda casa terremotata e gli anziani genitori si prestano a fare terzi datori d' ipoteca e garanti.
Qualche anno dopo muore prima mia suocera ed in seguito i genitori.
Il figlio superstite, creditore principale del mutuo, viene a mancare tre anni fa senza aver mai aperto la successione dei genitori.
Lascia una moglie ed un figlio minore che vivono nella casa in questione.
Circa 10 giorni fa la Banca invia raccomandata a mia moglie e ai suoi due fratelli intimandogli il pagamento delle rate scadute come eredi.
Tre domande
1) E' lecito accettare come fidejussori due anziani di 90 anni ?
2) Possibile che la legge non tuteli gli eredi che nemmeno erano a conoscenza della fidejussione dei nonni?
3) La moglie dello zio, erede diretta, non dovrebbe provvedere lei al debito?
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Gentile sig. Massimo
La Fidejussione è una garanzia di carattere personale.
Quale primo punto da analizzare e per rispondere alla sua domanda sulla circostanza relativa al fatto che la banca possa accettare quali garanti due anziani di novanta anni si deve quindi rispondere in via generale in maniera positiva, visto che ciò che oggettivamente conta sono le garanzie prestate che certamente possono tenere conto dell'età anagrafica, ma anche e soprattutto dei cespiti del garante.
La seconda e più importante domanda la pone per quanto riguarda l'accettazione degli eredi.
Come forse sarà a conoscenza, è possibile accettare eredità con beneficio di inventario, che consente di tenere distinti patrimonio del defunto da quello degli eredi.
In tal modo non si sarebbe rischiato nulla se non l'attivo ereditato.
Quale risposta, infine, alla terza domanda, certamente, laddove la moglie dello zio sia succeduta o per testamento o quale chiamata in una successione per legge, sarebbe divenuta erede, ma solo in concorso con gli altri ascendenti del defunto che, presumo, siate voi.
Succedendo pertanto nelle quote stabilite dalla legge (che in questo caso mi sembrano essere di un terzo del patrimonio) anche la moglie dello zio sarebbe tenuta, in teoria, a corrispondere le rate ancora dovute.
Mi faccia sapere.
Nel frattempo La ringrazio e La saluto.
In Fede
Avv. Michele Vissani
Gli eredi rispondono dell’obbligazione fideiussoria, indipendentemente dalla conoscenza o meno della sua esistenza, in proporzione della loro quota ereditaria.
Per tutelarsi l’erede potrà rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio d’inventario (obbligatorio in caso di minori e da fare entro 3 mesi dall’apertura della successione se si è in possesso di beni ereditari come ad esempio se si vive in un immobile caduto in successione). Il rischio se si è in possesso di beni ereditari senza aver fatto entro i termini l’accettazione con beneficio d’inventario è quello della “confusione” del patrimonio dell’erede con quello del de cuius con evidenti ripercussioni in caso di debiti ereditari.
Questo è ciò che avviene in linea di principio e in maniera estremamente sintetizzata, ma per una consulenza approfondita è necessario avere più dettagli e sarebbe opportuno visionare anche la fideiussione sottoscritta.
Resto a disposizione
Cordialità
Avv. Luna Granello