Per un mutuo su un immobile in qualità di socio ho rilasciato fidejussione omnibus. Successivamente, alla chiusura del suddetto mutuo ed alla mia uscita dalla società, ho scoperto dalle comunicazioni della banca che anche la garanzia per la banca era valida anche per un altro mutuo erogato posteriormente alla mia uscita dalla società per il quale ovviamente non ero a conoscenza. Chiedo se sono legato a "vita" a questa fidejussione.
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Gentile signore,
nella vicenda che La riguarda è indispensabile analizzare tutti i documenti ad essa relativi. Le anticipiamo che le fideiussioni omnibus sono valide solo se le parti pattuiscano il tetto massimo entro il quale la garanzia può e deve operare.
In ogni caso si deve verificare l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 1936 - 1957 c.c.
Sarebbe utile conoscere il contenuto dei documenti da Lei firmati in sede di rilascio della fideiussione.
Cordialmente,
avv. Giovanni Babino
In linea di massima l'obbligo fideiussorio deve essere rigorosamente circoscritto,e quindi sembrerebbe che lei possa ritenersi escluso da impegni successivi alla estinzione del mutuo ed alla fuoriuscita dalla società.data però la particolarità della questione prospettata sarebbe necessario leggera la documentazione in suo possesso per poter dare una risposta completa e definitiva.
Buon giorno sig.Ferd., da quanto dice la prima cosa da verificare è se, come credo sicuramente, vi è un limite massimo al suo impegno di garanzia, necessario a pena di nullità. E' poi necessario che Lei abbia informato la banca del Suo recesso dalla società, nonché della Sua volontà di recedere anche dalla fideiussione. Occorre poi capire quali erano i rapporti di credito in essere con la società: per un mutuo, Lei continua a rispondere anche dopo la Sua uscita; per un'apertura di credito usata parzialmente dalla società al Suo recesso, Lei non dovrebbe rispondere per l'utilizzo di somma ulteriore dopo la cessazione del Suo rapporto. Occorre vedere i documenti.Se la banca ha fatto credito ulteriore alla società pur conoscendo che le sue condizioni economiche erano diventate tali da rendere difficile la restituzione del denaro, si può contestare l'estinzione dell'obbligo di garanzia.
Cordiali saluti
Avv.Andrea Gasperoni
Buongiorno Ferd,
occorrerebbe visionare i documenti per poterLe fornire una risposta esaustiva.
Lo studio si occupa di diritto bancario. Può contattarci, qualora ne avesse necessità.
Studio legale Gaccardi-Laurino
(Torino)