Fine convivenza - mutuo e casa cointestata

Inviata da Genos. 12 gen 2025

Buongiorno,
vorrei porre alcune domande sulla mia situazione.
Sono cointestatario di un mutuo e comproprietario di un appartamento per una quota del 40% con la mia ex compagna (conviventi senza figli). Dopo la fine della nostra relazione ho proposto di mettere in vendita l'immobile e con il ricavato estinguere il mutuo, lei invece ha deciso di tenere la casa.
Anche se il mutuo è contestato, ad oggi, le rate sono state pagate esclusivamente da lei, mentre di comune accordo io mi accollo le spese accessorie (condominio, utenze e varie). Premetto, inoltre, che ho investito inizialmente per la ristrutturazione dell'appartamento, per un importo pari alle rate del mutuo da lei pagate. La mia domanda quindi è: posso richiedere un rimborso delle spese sostenute, tenuto conto anche che sono stato costretto ad affittarmi un altro appartamento con le relative spese?
Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.

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Buongiorno,
le spese di ristrutturazione che ha sostenuto possono essere qualificate come spese straordinarie per il miglioramento dell’immobile e, pertanto, ai sensi dell’art. 1104 c.c., possono essere richieste in proporzione alle quote di comproprietà. In altre parole, Lei ha diritto a chiedere il rimborso del 60% delle spese sostenute per la ristrutturazione, corrispondente alla quota di proprietà della sua ex compagna.
Le spese di gestione ordinaria, come il condominio e le utenze, devono essere anch’esse ripartite pro quota tra i comproprietari. Qualora Lei abbia sostenuto tali spese integralmente, ha diritto a chiedere il rimborso per la parte eccedente la sua quota di proprietà (40%).
Anche se attualmente le rate del mutuo sono pagate interamente dalla sua ex compagna, entrambe le parti rimangono obbligate solidalmente verso la banca. Tuttavia, nel rapporto interno tra Lei e la sua ex compagna, è possibile argomentare che l’investimento da Lei effettuato per la ristrutturazione rappresenta una compensazione rispetto alle rate del mutuo da Lei non pagate.
Se la sua ex compagna intende mantenere l’immobile, può proporre una liquidazione della sua quota di comproprietà (40%), concordando un valore basato sul prezzo di mercato attuale. In alternativa, qualora non fosse raggiunto un accordo, può valutare di richiedere la divisione giudiziale dell’immobile ai sensi dell’art. 1111 c.c., con la possibilità che l’immobile venga venduto e il ricavato ripartito tra voi in base alle quote di proprietà.

Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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