Sono stato fermato per guida in stato di ebrezza ieri sera, ho rifiutato di fare l'alcoltest e mi hanno detto che oltre alla multa riceverò una citazione e mi verrà addebitata l'aggravante per essermi rifiutato di fare il test. Cosa succede adesso? È vero che avrò l'aggravante?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Gentilissimo Nino,
il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è un reato previsto dall'art. 186, 7 comma del Codice della Strada secondo il quale, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Ora riceverà dal Prefetto l'ordinanza di sospensione della patente ed in seguito un atto penale che sarà quasi sicuramente un decreto penale di condanna. Potrà, comunque, valutare di opporsi ai suddetti atti con l'assistenza di un avvocato che potrà essere quello che le hanno nominato d'ufficio o un avvocato di fiducia che vorrà nominare Lei.
Rimaniamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Il rifiuto di sottoporsi al test è oggi punito in modo autonomo con la stessa pena e con le stesse sanzioni accessorie che sarebbero state irrogate nel caso che il test avesse dato il risultato più sfavorevole (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) (art. 186 comma 7 CDS).
È tuttavia possibile mitigare gli effetti negativi della contestazione che Le è stata mossa ottenendo dal giudice l'ammissione allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, così come prevede il comma 9 bis della predetta norma.
A Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.