I miei genitori mi abbandonarono quand'ero bambina, ora posso fare qualcosa?

Inviata da Checco. 14 lug 2015

I miei genitori mi abbandonarono quand'ero bambina, ora posso fare qualcosa? Posso chiedere alimenti, un risarcimento o qualcosa di simile 28 anni dopo? Ho avuto un'infanzia infernale ed è solo colpa loro e delle loro irresponsabilità.

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Buongiorno Carlo,
occorre che Lei chiarisca meglio cosa e' successo.Lei parla di abbandono; ma mi domando e Le domando doverosamente: e' stato dichiarato tecnicamente in "stato di abbandono" e, quindi e' stato adottato? Oppure e' stato collocato in una casa famiglia? Oppure e' stato affidato a parenti stretti (per esempio i nonni)?
Per dare una risposta corretta e precisa, dovrebbe gentilmente fornire maggiori specificazioni.
La ringrazio.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Preliminarmente occorrerà verificare se lei sia stata o meno riconosciuta dai suoi genitori. In caso negativo sarà necessario avviare la pratica di riconoscimento con un vero e proprio giudizio civile e con l'accertamento per mezzo della prova del dna. Successivamente si potrà avviare la pratica di risarcimento dei danni o comunque del pagamento del mantenimento pregresso .
Qualora avesse bisogno di ulteriore assistenza mi contatti pure.
Avv. Valter Vernetti Pavia-Milano

Avv. Valter Vernetti Avvocato a Pavia

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Gent.ma Carlotta,
in via generale, attenendomi a quanto scrive, direi che può ottenere sia il mantenimento che il risarcimento.
I suoi genitori, infatti, hanno il dovere di mantenerla fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e anche oltre qualora versi in stato di bisogno, questo è un diritto che discende dal semplice essere genitori e prescinde dalla coabitazione.
Se però l’abbandono di cui ci parla è già avvenuto al momento della nascita e/o i suoi genitori non l’hanno riconosciuta, deve prima procedere con una azione di riconoscimento della paternità/maternità
Avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni da abbandono e mancato mantenimento, conformemente a quanto stabilito dalla Cassazione che in diverse pronunce ha riconosciuto tale diritto.

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

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Gent.ma sig.ra Carla,
i figli vantano nei confronti dei genitori il diritto al mantenimento fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero, qualora versino in stato di bisogno, il diritto agli alimenti. Quanto al supposto diritto al risarcimento dei danni da abbandono e mancato mantenimento in capo al figlio nei confronti del genitore, vi sono vari pronunciamenti in giurisprudenza che ne confermano la sussistenza, configurando la relativa responsabilità ricadente sul genitore come extracontrattuale. Nel suo caso potrebbe, tuttavia, essersi estinto tale ultimo diritto per intervenuta prescrizione. Resterebbero in ogni caso salvi il diritto al mantenimento o agli alimenti.
A Sua disposizione

Avv. Michele Fabio Tenuta

Studio Legale Avv. Dott. Ric. Michele Fabio Tenuta Avvocato a Sant'Elpidio a Mare

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Gent.ma,
oltre al diritto al mantenimento come figlia può chiedere il risarcimento del danno determinato dalla privazione affettiva delle figure genitoriali. In alcune sentenze questo danno è stato parificato a quello della perdita del genitore.
Rimango a Sua disposizione e Le porgo i miei migliori saluti

Avv. Samantha Battiston

Studio Legale Avv. Samantha Battiston Avvocato a Magenta

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Egregia signora Carla,
in generale si può dire che il figlio naturale che voglia accertare il suo rapporto di figlio naturale nei confronti dei genitori può agire in giudizio con l’azione di dichiarazione della paternità e maternità. Questa se avrà esito positivo produrrà gli effetti del riconoscimento. La prova della paternità e della maternità possono essere date con qualsiasi mezzo ma, mentre per la prova della maternità è sufficiente dimostrare l’identità di chi pretende di essere figlio con colui che fu partorito, la prova della paternità è in pratica più difficile.
L’azione può essere intentata dal figlio o, se minorenne, dal genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale o dal tutore solo se risponde all’effettivo interesse dal figlio.
Con il D.lgs. 154/2013 si è abbassata da sedici a quattordici anni l’età in cui il figlio può esprimere il proprio consenso e/o intentare lui stesso l’azione.
L’azione non può essere proposta se ritenuta inammissibile da parte del Tribunale, sentiti il pubblico Ministero e le parti e assunte le informazioni del caso.
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse

Cordiali Saluti

Anonimo-150314 Avvocato a Cesena

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Gentile Carla,
Prima di vantare il suo diritto al mantenimento deve acquistare lo status di figlia naturale attraverso il riconoscimento.
Una volta divenuta figlia naturale potrà ottenere un mantenimento in forma economica in quanto l'obbligo in capo ai genitori è presente per il sol fatto d' aver procreato. Il dovere di mantenere i figli continua oltre la maggiore età fino a quando il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, o, comunque, fino a quando non sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente indipendente.
Dunque se lei si trova in tale situazione potrà ottenere il riconoscimento del suo diritto.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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