Salve sono un papà "separato" nel senso che non eravamo sposati, io vivo a Ostia e la mia ex all'Eur, durante i mesi che vanno da maggio a settembre il bimbo sta con me perchè cosí fa un po' di mare. Ho sempre versato l'assegno per il mantenimento ma dato che adesso abbiamo trovato questa nuova sistemazione per i 5 mesi in cui sta da me devo cmq corrisponderlo? Alla fine in questi mesi sono io che lo mantengo e lei si è sempre mantenuta da sola!
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Buonasera,
deve continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento fino a quando i provvedimenti in essere non verranno modificati.Occorre pertanto che Lei inoltri un'istanza di modifica allegando la nuova realta' di fatto che si e' instaurata (ndr soggiorno di Suo figlio presso di Lei per 5 mesi) chiedendo che venga parametrato diversamente il rateo di mantenimento.
Sarebbe ottimale che, prima di inoltrare la predetta istanza, Lei ne parlasse con la Sua ex- compagna e, riusciste per il tramite di un comune avvocato o di due rispettivi avvocati a consacrare un accordo e, quindi a depositare un'istanza congiunta di modifica.In questo caso sia le spese legali sia i tempi processuali sarebbero drasticamente ridotti; con riflessi positivi anche sulla serenita' di Suo figlio.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini
Buonasera, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento non cessa anche se il bambino sta un lungo periodo con lei. L'unica possibilità per evitare il pagamento è presentare un ricorso al Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni e vi sono buone possibilità che venga accolto. Devo però avvisarla che il Tribunale di Roma, competente per la decisione, ha tempi lunghi. Se vuole può contattarmi per maggiori chiarimenti.
Salve sig. Toni in effetti lei non dovrebbe versare il mantenimento nei mesi in cui sua figlia è con lei. Però per evitare problemi deve modificare le condizioni dell'affidamento e cioè rivolgersi al giudice e far rilevare l'accordo che ha raggiunto con la sua ex chiedendo di non versare il mantenimento in quei mesi. Se Lo fa in modo congiunto in accordo con la sua ex risparmia spese legali.Avv. Raffaella Scarinci
Egregio Sig. Tony,
il cambiamento delle modalità di affido condiviso del bambino, con la nuova collocazione per 5 mesi all’anno presso la Sua abitazione, giustificano una rimodulazione dell’assegno di mantenimento.
Lei, però, non può sospendere autonomamente l’assegno di mantenimento precedentemente concordato, ma occorre presentare, tramite un avvocato, domanda al Tribunale per chiedere un prevedimento di modifica.
Per chiarimenti può contattarmi, senza impegno, tramite questo portale.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra
Posto che avete trovato una diversa soluzione, deve chiedere una modifica delle condizioni della separazione, prevedendo che per quei mesi provvede lei in maniera diretta senza versare alcunchè alla sua ex compagna. Deve rivolgersi al Tribunale a mezzo di avvocato, visto che c'è un figlio minore. Se trova un accordo in tal senso con la sua ex, potreste depositare un solo ricorso a nome di entrambi, risparmiando sulle spese.
Resto a disposizione
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Gentile Tony,
essendo frattanto mutate le modalità di affido condiviso del bimbo, lei ha il diritto di chiedere una rimodulazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minorenne alla luce di tale modifica. Occorrerà, tuttavia, ottenere, previa istanza, un provvedimento dell'autorità giudiziaria in tal senso.
Resto a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti.
Avv. Girolamo Artale
Buona sera,
è opportuno procedere ad una variazione dell'importo del mantenimento alla luce dei nuovi accordi intercorsi.
Non può sospendere il mantenimento concordato senza prima procedere alla variazione.
Per chiarimenti mi può contattare ai recapiti indicati sul portale.
Cordialità
Avv. Annalisa Alpi