ho comprato casa. ora la sto ristrutturando.
ho richiesto i permessi per poter creare un balcone e hanno dato esito positivo.
I lavori inizieranno fra pochi giorni.
Confinante alla mia futura casa c'è un rudere adibito a stalla, e il padrone di questo rudere non vuole che noi facciamo il balcone.
Avendo il permesso per fare il balcone in quel determinato punto può lui mettermi i bastoni tra le ruote? Visto che il suo rudere non è ad uso abitativo per quale motivo non posso creare il mio balcone?
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Gentile signora Roberta,le autorizzazioni amministrative fanno sempre salvi i diritti dei terzi e non possiede rilievo la destinazione dell'immobile altrui:la distanza deve essere di almeno 3 metri,salvo disposizioni anche piu' severe diregolamenti comunali Avv.Alfredo Guarino Napoli
Gentile signora Roberta,
le distanze tra edifici sono regolate dalla normativa comunale la quale prevede delle distanze minime fra edificio ed edificio (senza distinzione circa l'uso degli stessi), e ciò anche al fine di realizzare luci e/o vedute.
Nel suo caso occore che Lei si assicuri se il rgolamento comunale prevede distanze fra edifici più severe di quelle previste dal codice civile ed in particolare se sono previste distanze specifiche per la realizzazione di luci e/o vedute.
Una volta che Lei ha la normativa di riferimento deve verificare se l'edificio che va a realizzare è a distanza regolamentare; se la risposta è affermativa non deve preoccuparsi delle lamentele del vicino.
Cordiali saluti.
avv. Emanuela Costa
Venezia
Gentile Sig.ra Roberta Figini
deve verificare insieme ad un geometra se sono rispettate le distanze di legge. Se così fosse il suo vicino non può accampare pretese.
Sarebbe opportuno capire esattamente anche cosa è scritto nel permesso dell'amministrazione.
Gentile Roberta,
la norma che regola la materia (per i rapporti tra vicini) è costituita dall'art.905 del codice civile, in particolare, "non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica".
Ciò per l'aspetto civilistico in tema di distanze minime ; ferma restando la regolarità a livello amministrativo ed urbanistico.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro