Ho lasciato la casa pochi giorni fa e il proprietario di casa non vuole restituire la caparra perché il mio coinquilino non è in regola con i pagamenti. Il proprietario afferma che siamo responsabili in solido. Nel contratto però figuriamo entrambi e, ho scoperto inoltre, che non è stato nemmeno registrato.
Specifico inoltre che il coinquilino in questione non lascia la casa.
Cosa devo fare affinché possa riavere i miei soldi?
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Buongiorno,
Il contratto di locazione non registrato all’Agenzia delle Entrate è nullo per espressa previsione di legge. Ciò costituisce un indebito oggettivo: per esempio, i canoni pagati per la locazione non registrata non sono dovuti e l’inquilino può chiederne al proprietario la restituzione oltre al risarcimento del danno.
Per esempio, il padrone di casa non può attivare la particolare procedura dello sfratto esecutivo per mandare via l’inquilino moroso, ma dovrà intentargli un giudizio ordinario di occupazione senza titolo (ossia senza contratto), più lungo e costoso. In caso di mancata registrazione, il conduttore può rivolgersi al giudice e chiedere che il contratto di locazione venga ricondotto alle condizioni “legali” ossia:
durata: contratto “libero” (di 4 anni + altri 4 di rinnovo obbligatorio) o contratto “concordato” (di 3 anni + altri 2 di rinnovo obbligatorio);
canone di locazione: il giudice può rideterminare l’importo del canone dovuto tenendo conto dei criteri di legge.
Una recente sentenza della Cassazione ha chiarito le conseguenze della nullità del contratto di affitto non registrato:
l’inquilino non è tenuto a corrispondere il canone di affitto, posto che tali pagamenti non avrebbero una legittima causa (in assenza di un contratto valido);
l’inquilino può chiedere la restituzione dei canoni di affitto corrisposti in passato, fino a quando il contratto è rimasto “in nero”, ossia non registrato;
l’inquilino non è tenuto a rispettare i termini di durata dell’affitto e può lasciare l’appartamento in qualsiasi momento, anche senza dare il preavviso;
il padrone di casa che voglia mandare via l’inquilino moroso non può procedere con lo sfratto esecutivo (procedura più celere ed economica dettata dal codice di procedura civile), ma deve effettuare una causa ordinaria di occupazione senza titolo (con aggravio di tempi e di costi).
Ad ogni buon conto, quale operatrice del diritto suggerisco di restate dentro (si, in solido) e chiedete al Giudice di ristabilire i termini contrattuali.
Il locatore avrà sanzioni economiche da parte dell'erario.
Cordialità.
Avv. Paola Federici
Egregio signor Francesco,
se non ci sono clausole particolari riferite ai conduttori e al recesso degli stessi singolarmente e quindi alla caparra, il locatore legiottimimante trattiene la stessa.
Sono a disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti