Salve, sono intenzionato ad acquistare un immobile all'asta, suddetto immobile risulta occupato dall'esecutato e dalla sua famiglia tra cui uno o due figli con meno di 14 anni.
il mio dilemma era quali procedure si utilizzano in caso di minori, se si tratta di esproprio o di uno sfratto.
Vorrei capire se è vero, come ho letto,che il tribunale e il custode hanno l'obbligo di liberare l'immobile a spese loro e in che tempi massimi.questo avviene. Vorrei capire se nel decreto 1000 proroghe rientrano questi casi di pignoramento da parte di una banca privata. Premetto che sarei disposto ad aspettare non oltre un anno e 6 mesi.
In rete ho trovato casi di persone che hanno dovuto aspettare la maggior età dei figli,prima dello sgombero, mi auguro non sia per tutti così.
E' un mondo ancora inesplorato per me confido in Voi per orientarmi in modo corretto
Distinti Saluti
Cstantino Pera
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Egregio Sig. COSTANTINO
come giustamente ha rimarcato a seguito della recente riforma legislativa si è modificata la disciplina della esecuzione forzata immobiliare tra l'altro relativamente al rilascio dell'immobile occupato.
Ad oggi qualora l'immobile sia occupato viee incaricato direttamente il custode per il rilascio senza procedere con l'ordinaria procedura di cui agli articoli. 605 e seguenti del codice di procedura civile. Significa che sarà il Giudice dell'esecuzione a impartire le modalità ed i tempi direttamente al custode senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Di per sé le tempistiche dovrebbero essere minori.
In ogni caso al di là delle prassi dei diversi Tribunali, in sede di secondo o al massimo terzo accesso l'immobile deve essere liberato a prescindere dalla presenza di figli minori, circostanza che al più potrebbe rendere necessario l'intervento degli assistenti sociali.
Cosa diversa potrebbe essere il caso di occupanti che vantino diritti reali sull'immobile, nel qual caso si aprirebbe una procedura all'interno della esecuzione forzata che potrebbe allungare i tempi.
Spero di esserle stata di aiuto.
Avv. Rossana PALLANCA
Salve sig. Costantino,
generalmente le informazioni circa i tempi e le modalità di rilascio di immobile venduto all'aste, si reperiscono dal sito del Tribunale di riferimento.
Cordiali saluti.
avv. Marlisa Blardi
La legge 59/16 consente all'aggiudicatario di un immobile acquistato all'asta di avvalersi per il rilascio della procedura prevista per lo sfratto. Di fatto non sussiste alcuna modifica sostanziale giacché il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Sui tempi non si possono fare previsioni precise.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari
Le domande che lei formula attengono alle nuove disposizioni di cui alla Legge. 59/16. Di fatto ritengo che non abbiamo appartato alcuna sostanziale modifica. In particolare per quanto concerne il rilascio dell'immobile, se al momento del decreto di trasferimento questo sia ancora occupato, dovrà procedere con l'esecuzione per consegna, ove ritenuto con la procedura prevista per gli sfratti. Sui tempi non si possono fare previsioni.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari