Buongiorno, sono una madre separata, separazione giudiziale, provvedimenti provvisori presidente del tribunale datati febbraio 2016, dicevano assegno mantenimento x 2 figli 900 euro (450 ciascuno) da rivalutare secondo Istat annualmente e così arriviamo fino a febbraio 2019 con un assegno di 918 euro (900 + ISTAT), a marzo 2019 il giudice chiude la causa con questa:
pone a carico di ....... (il padre)l’obbligo di corrispondere a .............(la madre),
a titolo di mantenimento ordinario dei figli xxxxxx e yyyyyyy, entro il giorno
15 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 per ciascun figlio, annualmente
rivalutabile secondo gli indici ISTAT
A questo punto mio marito torna a versare 900 euro e non i 925 che sarebbero stati per effetto della rivalutazione ISTAT (918 fino a febbraio 2019 + la nuova rivalutazione sarebbe stato 925), lui dice trattasi di rideterminazione assegno mentre a sembra una conferma dell'importo dell'assegno. Posso pretendere il versamento dell'assegno per 925 o ha ragione lui?
grazie
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É una conferma dell'assegno precedente.
Cordiali saluti.
Avv. Valeria Cecere del Foro di Bologna
Gent.le Sig. Bianca , per quanto riguarda la statuizione sul contributo al mantenimento dei figli minori, l' effetto della sentenza decorre dalla data della domanda giudiziale , pertanto il suo ex conige deve versare l' importo di euro 918,00 come lei sostiene . Cordiali saluti Avv. Anna MariaCasadei Ancona
gentile sig.ra, sarebbe opportuno leggere cosa dice di preciso, sul punto, la sentenza.
tuttavia,per quello che lei riferisce, trattandosi di assegno determinato già con i provvedimenti provvisori, il suo ex marito dovrebbe versarle l'assegno cosi come rivalutato alla data della sentenza di separazione
Gentile Bianca,
È una decisione che conferma l'importo dell'assegno dalla domanda quindi con rivalutazione da calcolarsi da quella data.
L'assegno va versato con la rivalutazione ISTAT.
AVV Marina Ligrani