Salve!
È stata notificata solo a me ed in toto la spettanza dell' imu di mia nonna defunta.
Siamo 7 eredi.
L' ufficio del comune dice che devo pagare io tutto e rivalermi poi sugli eredi. Altre fonti però smentiscono.
Posso esigere il diritto di pagare solo la mia spettanza?
In base a quale articolo?
Grazie
Daniele
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Buongiorno.
Per i tributi locali (IMU, Tasi etc.) non opera la cd. solidarietà passiva tra gli eredi, sancita dall'art. 65, comma 1, del DPR 600/1973 per le imposte sui redditti.
Si applicano le regole generali previste dal codice civile, e nello specifico gli artt. 752 e 754 secondo cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della quota ereditaria.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione confermando la tesi sopraindicata (sentenza n.22426/2014)
Se il Comune ha emesso un unico atto con il quale chiede ad un solo erede il recupero dell'intera imposta, l'atto deve essere annullato (anche in autotutela) ed il Comune, accertate le singole quote degli eredi, dovrà emettere tanti atti quanti sono gli eredi del de cuius.
Le ricordo che la proposizione di un'istanza di annullamento in autotutela non sospende l'efficacia esecutiva dell'atto, il quale decorsi i 60 giorni dalla notifica, se non impugnato, seppur illegittimo, diventa esecutivo.
Salve è un obbligazione in solido. Dunque dovrà eventualmente pagare poi rivolgersi agli altri eredi per la corresponsione delle altre quote.
Per qualsiasi altra informazione mi contatti tramite portale
Buongiorno Daniele,
la domanda da Lei posta trova la sua risposta nell’art. 65, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, secondo cui gli eredi rispondono in solido tra di loro delle obbligazioni tributarie (e quindi per le imposte dovute) il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Ciò significa che l'Ente può legittimamente chiedere il pagamento dell'intero debito tributario anche ad uno solo dei coeredi. Spetterà poi a chi abbia effettuato il pagamento oltre la sua quota, rivalersi sui coeredi per ottenere la ripetizione di quanto pagato in eccedenza ai sensi dell'art. 754, 1° comma, 2^ parte, cod. civ., letto in combinato disposto con l'art. 752 cod. civ..
Egr. Sig. Daniele,
quella che Lei descrive rientra nel campo delle obbligazioni solidali tra eredi.
Se Lei procedere al pagamento può agire in via di rivalsa nei confronti degli altri coeredi.
Prima di provvedere al pagamento, mi metterei in contatto con i Suoi parenti e cercherei di reperire una soluzione conciliativa.
Quello che è certo è che la tassa deve essere corrisposta.
Resto a Sua disposizione e porgo cordiali saluti.
Avv. Stefania Panzitta
Se si tratta di pagare quote arretrate relative al periodo in cui era in vita la nonna, il debito degli eredi è pro quota, ossia ognuno paga la propria parte. Se invece si riferisce ai periodi successivi, la somma dovuta è debito solidale, e il comune può esigere il pagamento dell'intero da un solo erede che si rivale poi sugli altri
saluti
Buongiorno il pagamento dell'IMU (come quello della TASI) rientra tra le obbligazioni cd. solidali: ciò significa che il creditore (in questo caso il Comune) può esigere il pagamento dell'intero da uno solo dei debitori: il debitore che ha pagato dovrà poi rivalersi sugli altri debitori per recuperare il dovuto.