Separata consensualmente nel 2009, ho due figli adottivi maggiorenni. Uno ora 26enne disabile invalido 100%, l'altra ora 27enne studia pianoforte al Conservatorio, triennio, 3°anno fuori corso. Il padre ha 4 figli naturali da altra donna e non ha mai versato assegno 500€ né contribuito ad alcuna spesa. Precettato due volte alla terza riesce a bloccare tutto.
Ora la figlia pretende da me tutto: pagamento iscrizioni, patente, auto, cure mediche non indispensabili, ogni capriccio. Rifiuta di lavorare. Sono disperata. Rifiuta anche di incontrare gli avvocati per sostenere la famiglia.
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Salve Serena,
Il tema dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni è molto controverso.
Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale prevalente tende ad escludere il mantenimento nel caso in cui il figlio abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi di possedere la capacità lavorativa necessaria per la sua indipendenza economica.
Nel caso in esame, secondo quanto da lei riportato, la figlia maggiorenne rifiuta di intraprendere un'attività lavorativa.
La Cassazione sul punto si è espressa in modo consolidato, ai fini dell'esonero dell'assegno di mantenimento, per il figlio che non svolga attività lavorativa per inerzia o rifiutandola ingiustificatamente.
Pertanto, secondo chi scrive, esistono i presupposti giuridici per richiedere l'annullamento dell'assegno di mantenimento.
Buon giorno signora
Lei non ha nessun obbligo di mantenimento di un figlio fuori corso e che non si impegna a trovare una occupazione lavorativa. Visto che la figlia ne ha titolo sia lei a chiedere il mantenimento che le spetta, al padre. Non si disperi e non faccia nulla, se sua figlia vuole qualcosa lo dovrà fare con le proprie forze. cordiali saluti avv. cristina materazzi
Gentile Serena,
Concordando con quanto precedendetemente scritto dai colleghi v'è interpretazione giurisprudenziale positiva riguardo la circostanza che possa escludere l'obbligo al mantenimento il rifiuto ingiustificato di un figlio maggiorenne allo svolgimento d'attività lavorativa, naturalmente tanto va provato nelle opportune sedi.
Avv. Marina LIGRANI
in caso di figlio maggiorenne il mantenimento è dovuto solo se questi non sia autosufficiente. La non autosufficienza però non può essere, per così dire, causata dallo stesso comportamento del figlio che rifiuta di trovare un'occupazione, come sembra nel caso che Lei prospetta. Detto questo, Lei non ha l'obbligo di mantenere la ragazza maggiorenne sino a che quest'ultima lo desidera, con la conseguenza che può rifiutarsi di assecondare ogni richiesta.
Quanto al mantenimento che l'ex marito dovrebbe versare, ma, di fatto, non versa, occorrerebbe valutare la situazione in concreto, tuttiavia, essendo appunto che la ragazza è maggiorenne, dovrebbe essere essa stessa a percepire direttamente l'importo dovuto ed eventualmente è proprio quest'ultima a doversi attivare in caso di mancato pagamento.
Cordialmente,
Avv. Valentina Cardani